BOLLA D'ORO
Con questo nome (bulla aurea) si suol chiamare, per antonomasia, la costituzione del 1356, con la quale l'imperatore Carlo IV (da lui si chiamò anche carolina), concludendo lo sviluppo già di fatto iniziato da più di un secolo, regolò l'elezione del re di Germania, contemplandone con scrupolosa minuzia i diversi momenti e offrendo per i varî atti gli opportuni formularî. La bolla, che consta di 31 capitoli in latino, fu pubblicata in due parti e momenti distinti; i primi 23 capitoli il 10 gennaio 1356 nella dieta di Norimberga, i rimanenti, e con maggiore solennità, alla presenza di un legato pontificio, dei principi tedeschi, del Delfino di Francia e di più che 3000 cavalieri, alla dieta di Norimberga, il giorno di Natale dello stesso anno. Per essa fu concluso a sette il numero degli elettori, tre ecclesiastici (gli arcivescovi di Magonza, Treviri, Colonia) e quattro laici (il re di Boemia, il conte del Palatinato, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo). Questo numero ristretto si era venuto fissando, nella pratica, fino dal secolo precedente, dacché il possedere uno dei sette più alti uffici a corte e, quindi, il diritto di dare il proprio voto in precedenza sugli altri elettori, fu considerato come esclusivo diritto d'elezione. I principi elettori furono distinti dagli altri principi con speciali privilegi; ad es. ottennero la regalia delle miniere e del sale per i loro territorî, e, in omaggio al diritto giustinianeo, gli attributi della maestà; la loro autorità fu accresciuta con la facoltà di determinare le capitolazioni. Con la bolla fu affermata la indivisibilità dei principati che legittimavano il diritto di voto, e stabilito in essi il sistema della primogenitura. Al guaio delle doppie elezioni si ovviò introducendo il principio della maggioranza; per il procedimento dell'elezione si stabilì che l'arcivescovo di Magonza, come primo elettore, chiedesse, per ordine, il voto agli altri elettori e poi desse egli stesso il suo voto. Per questa parte la bolla d'oro rimase in vigore fino alla cessazione dell'Impero (1806), e per quello che riguarda la composizione del Collegio degli elettori, in sostanza, fino alla pace di Vestfalia (1648). Ebbe importanza anche per la storia del diritto finanziario, avendo disciplinato talune regalie, e per la storia del diritto penale, per le molte disposizioni attinenti al mantenimento della pace e alla repressione dei turbatori di essa. Quella legge, che parve già un capolavoro della legislazione imperiale, fu presa in considerazione anche fra noi, in quanto il sovrano tedesco era pur predestinato ad essere il nostro. Che Bartolo da Sassoferrato abbia preso parte alla sua redazione è una leggenda senza fondamento. Egli non ne fu probabilmente che il primo commentatore di grido.
Bibl.: L'edizione fondamentale, dopo quelle antiquate del Goldast, Lünig, Dumont, è quella dello Zeumer, Die Goldene Bulle Karls IV, voll. 2, 1908, per la quale v. Luschin, in Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch., XLII. Cfr. anche A. von Harnack, Das Kurfürstenkollegium bis zur Mitte des XIV. Jahrhundertes nebst kritischem Abdrucke der ältesten Ausfertigung der goldenen Bulle, Giessen 1887.