CAMERA
(VIII, p. 531; App. II, I, p. 488)
Camera di commercio. - Le C. di commercio, industria e agricoltura, esistenti in ogni capoluogo di provincia sin dal 1862, mantengono − nonostante il carattere ''transitorio'' della loro ricostituzione con Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (soppressivo della denominazione "Consigli provinciali dell'economia corporativa", assunta dagli enti camerali nel 1926) e nonostante la perdita delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, artigianato e commercio, trasferite o delegate alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 − sia l'originario essenziale compito di rappresentare unitariamente, a livello provinciale, le categorie economiche, mediante lo svolgimento di attività promozionali nei confronti del governo, dei poteri locali e delle pubbliche amministrazioni, sia funzioni statistico-documentali, con connesse attività certificative, sia, infine, particolari funzioni gestorie delle borse merci e borse valori, nonché dei magazzini generali.
Il fulcro delle attribuzioni delle C. di commercio, industria e agricoltura, non è più, quindi, quello dell'amministrazione pubblica locale dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'istruzione artigiana e professionale, delle fiere e mercati e dei pubblici esercizi commerciali − ormai esercitata dalla Regione o dai Comuni, su cui convergono tutte le ipotizzabili competenze di amministrazione dell'economia locale (enfaticamente definite anche come programmatorie) −, ma quello dello studio e dell'informazione economica, tendenzialmente riferiti agli interessi delle categorie economiche riflesse negli organi camerali. Sicché la sottrazione di funzioni − che il d.P.R. n. 616 del 1977 ha compiuto sull'insieme delle attribuzioni camerali di cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 − registra un diverso e ridimensionato ruolo delle C. di commercio, non più "prefetture economiche" o enti rappresentativi delle categorie economiche, ma enti pubblici consultivi di studio, assistenza tecnica e documentazione economica locale, affidati ad amministratori designati dalle più importanti categorie economiche locali (imprenditori e sindacati).
La definizione legislativa delle C. di commercio contenuta nell'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 315 del 1944 − "ente di diritto pubblico, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge" − può essere, così, riletta e reinterpretata, alla luce della sopravvenuta attribuzione alle regioni e agli enti locali delle funzioni di amministrazione dell'economia locale, nel senso di una funzione consultiva, promozionale e di assistenza tecnica affidata alle C., enti pubblici strumentali, peculiarmente qualificati dal collegamento con le categorie economiche.
Le attività promozionali delle C. di commercio consistono nella formulazione di pareri o di vere e proprie proposte alle autorità politiche, volte all'emanazione di norme o all'adozione di provvedimenti amministrativi, nonché nella fondazione di istituzioni, anche consortili, nell'interesse dello sviluppo economico della provincia.
Le attività statistiche e documentali delle C. di commercio sono assai importanti: in primo luogo, la collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, ISTAT, ribadita all'art. 2, lettera f, del D. L. 6 settembre 1989, n. 322, che ha inquadrato nel sistema statistico nazionale gli "uffici di statistica" degli enti camerali, che curano la rilevazione dei dati concernenti la vita economica delle rispettive circoscrizioni; in secondo luogo, la raccolta e l'aggiornamento degli usi di commercio, sia normativi sia contrattuali (art. 34 T.U. 20 settembre 1934, n. 2011), i quali fanno fede, nei giudizi, fino a prova contraria; in terzo luogo, la compilazione e conservazione del ''registro delle ditte'', con funzione di pubblicità-notizia delle dichiarazioni rese dagli amministratori (art. 34 ss. del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 e l. 11 giugno 1971, n. 426); da ultimo, la pubblicazione del Bollettino ufficiale dei protesti cambiari (l. 12 febbraio 1955, n. 77).
Di notevole rilievo sono, poi, le funzioni gestorie svolte dalle maggiori C. di commercio, relativamente alle Borse merci e alle Borse valori: esse sovraintendono al loro funzionamento, provvedendo ai locali, alle attrezzature e alle pubblicazioni e fornendo il personale necessario; curano il rilascio delle tessere personali per gli operatori abituali di borsa e la tenuta del ruolo dei mediatori. Tali compiti non sono venuti meno con l'istituzione, stabilita dalla l. n. 216 del 1974, della CONSOB, ente pubblico nazionale reggente il settore della borsa, delle società per azioni e del mercato finanziario; proprio in connessione ai servizi di borsa resi dagli enti camerali, la Corte costituzionale, con sentenza n. 507 del 1988, ha infatti respinto le censure di incostituzionalità mosse alle norme (art. 53 e 80) del T.U. n. 2011 del 1934, che prevedono l'assegnazione alle C. di commercio dei diritti, sui titoli azionari, connessi alle quotazioni di listino, determinati con delibera delle stesse C., approvata con decreto del presidente della Repubblica (art. 7, comma quarto, R.D. 4 gennaio 1925, n. 29).
Minori funzioni amministrative sono, infine, esplicate dalle C. di commercio: funzioni istruttorie in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa (d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620); funzioni esecutive di atti del ministero dell'Industria, se richieste (art. 13 stesso d.P.R. n. 620); potere di designazione, attiva o consultiva, di rappresentanti in organi collegiali di amministrazione, dello stato e degli enti pubblici.
Quanto all'organizzazione, le C. di commercio si trovano, del pari, in una situazione complessa, al solito ''transitoria'' e, quindi, ricostruibile con l'esame del combinato disposto di norme di epoca e contesto differenziato.
Il presidente (art. 64, ultimo comma, d.P.R. n. 616 del 1977) viene nominato − "fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento camerale" − dal ministro per l'Industria, commercio e artigianato, di concerto con il ministro per l'Agricoltura e le foreste, d'intesa con il presidente della Giunta regionale. Nella prassi amministrativa (circolari 21 ottobre 1957 n. 240500, 30 giugno 1966 n. 5338 e 20 ottobre 1967 n. 264395) i prefetti indicano terne di nominativi, designati dalle associazioni di categoria.
L'organo collegiale direttivo-deliberativo dell'ente camerale (denominato Giunta) è tuttora formato secondo quanto transitoriamente previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 315 del 1944 (quattro membri nominati dal prefetto della provincia, in numero di uno per ciascuna delle categorie dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori, dei lavoratori) e integrato secondo quanto disposto dalla l. 12 luglio 1951, n. 560 e dalla l. 29 dicembre 1956, n. 1560 (un membro per la categoria degli artigiani e uno per i coltivatori diretti, più un membro della categoria marittima nelle C. di commercio aventi sede nei capoluoghi di province litoranee). La nomina dei sei (o sette) membri della Giunta deve essere approvata dal ministro per l'Industria e il commercio.
È anche previsto un Collegio dei revisori, nominato dalla Giunta, con funzioni di controllo del servizio di cassa e di economato, nonché di verifica dei bilanci e delle contabilità.
Il personale delle C. di commercio − il cui ordinamento in via di principio è stabilito dalla l. 23 febbraio 1968, n. 125 e, in dettaglio, dal regolamento approvato con D.M. 16 marzo 1970 − rientra (art. 5 del d.P.R. 5 marzo 1985, n. 68) nel comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni, degli enti cosiddetti pararegionali e degli enti locali, previsto dall'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
L'Unione italiana delle C. di commercio, industria e agricoltura, ricostituita nel 1946 con la stessa denominazione della precedente associazione operante nel periodo dal 1901 al 1928, è l'organismo consortile delle C. di commercio, riconosciuto come ente pubblico con d.P.R. 30 giugno 1954, n. 709 e regolato anche dal d.P.R. 23 luglio 1968, n. 1066. L'Unioncamere (tale è la denominazione abbreviata dell'ente, comunemente usata) rappresenta e collega le attività degli enti camerali, provvedendo alla gestione di servizi comuni di assistenza tecnica e informazione e, in particolare, tramite una società controllata (la CERVED, Centri Elettronici Reteconnessi Valutazione Elaborazione Dati, società nazionale di informatica delle C. di commercio italiane), alla gestione, per la consultazione telematica da parte degli operatori economici, di proprie banche dati connesse alle funzioni delle C. (Anagrafe nazionale delle imprese, Archivio nazionale dei protesti, Archivio dei bilanci, Informazioni statistiche economico-territoriali) nonché di banche dati prodotte dalla CEE.
Bibl.: G. Giannella, Le Camere di commercio, Salerno 1955; G. Belli, Camera di commercio, industria e agricoltura, in Nuovissimo Digesto, ii, Torino 1958, p. 768; F. Molteni, Camera di commercio, industria e agricoltura, in Enciclopedia del diritto, v, Milano 1959, p. 957; F. M. Cieri, La Camera di commercio e l'Ufficio del registro delle imprese, Pescara 1959; V. Ziino, La funzione delle Camere di commercio nella programmazione economica, Palermo 1962; M. Pertempi, Le Camere di commercio, industria e agricoltura, Roma 1966; M. P. Chiti, Dopo il d.P.R. 616. Le Camere di commercio, in Comune Democratico, 1978, p. 63; D. Resta, Brevi considerazioni sull'inquadramento delle Camere di commercio nell'ordinamento regionale, in T.A.R., ii (1978), p. 361; F. Zuelli, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Nuovissimo Digesto, App. i, Torino 1980, p. 982; R. Fricano, Le Camere di commercio in Italia, Milano 1983; A. Pizzi, Camera di commercio, in Digesto delle discipline pubblicistiche, ii, Torino 1987, p. 446; G. Giovannini, Camera di commercio, in Enciclopedia Giuridica, Roma 1988.