Organismo collegiale di governo degli istituti religiosi.
Il c. generale, che negli istituti religiosi assomma la massima autorità, è formato in modo tale da rappresentare l’intero istituto e risultare, ai sensi del can. 631, «vero segno della sua unità nella carità». I suoi compiti sono: tutelare il patrimonio dell’istituto, eleggere il moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza, emanare norme che tutti sono tenuti a osservare. Per quanto concerne i c. provinciale e locali, spetta al diritto interno stabilirne natura, autorità, composizione, modo di procedere e tempo di celebrazione (can. 632).