Sigla di Consiglio Universitario Nazionale, istituito con l. 31/7 febbraio 1979. Le sue competenze (ridefinite nell’art. 17, co. 102-108, l. 127/15 maggio 1997) prevedono la formulazione di pareri e proposte in materia di programmazione universitaria, di criteri per l’utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario dell’università; l’approvazione dei regolamenti didattici di ateneo, il reclutamento dei professori e dei ricercatori. Il CUN è composto da 3 membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee dei settori scientifico-disciplinari individuate con decreto del ministro dell’Università e della Ricerca; 8 studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo; 4 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università; 3 membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università. I componenti del CUN restano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.