Nel Medioevo, il diritto (con termine di origine greca, protimesi) di rivendicare l’immobile da parte di colui o di coloro che, nel caso di vendita, non avevano potuto far valere il diritto di prelazione. La disciplina del r., pertanto, era soggettivamente e oggettivamente la stessa che regolava il diritto di prelazione. Valse a seconda dei luoghi uno ius sanguinis e uno ius contiguitatis.