EMANCIPAZIONE (XIII, p. 852)
L'istituto ha ricevuto nel codice civile del 1942 una più compiuta regolamentazione in accoglimento dei voti espressi dalla dottrina e della elaborazione giurisprudenziale. L'emancipazione può raggiungersi col matrimonio o per effetto di un provvedimento del giudice tutelare sollecitato dal genitore esercente la patria potestà ovvero dal tutore. Anche il minore è abilitato a chiedere la sua emancipazione, ma in tal caso il giudice tutelare, prima di provvedere, deve sentire i genitori o il tutore e non può emancipare il minore senza il loro consenso, salvo che ricorrano gravissime ragioni.
Il minore emancipato può compiere senza assistenza gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione e con l'assistenza del curatore può riscuotere i capitali, a condizione che vengano utilmente impiegati, e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Allorché si tratta di porre in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la specifica autorizzazione del giudice tutelare e, per gli atti di maggiore rilievo (art. 375 cod. civ.), l'autorizzazione del tribunale previo parere del giudice della tutela. Se però il curatore è lo stesso genitore, è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare anche per gli atti di maggiore importanza (art. 394). E ciò per un migliore coordinamento con la disciplina delle autorizzazioni prescritte in tema di esercizio della patria potestà (art. 320 cod. civ.). Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore, ad esercitare un'impresa commerciale, senza l'assistenza del curatore. Se il minore emancipato si manifesti incapace di amministrare, il giudice tutelare può (art. 398) revocare il provvedimento di emancipazione su istanza di colui che lo provocò o anche d'ufficio, sentito il minore. Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela fino al raggiungimento della maggiore età.
Bibl.: F. S. Azzariti, G. Mantica, Diritto civile italiano, I, Napoli 1940, pp. 1031-1036; E. Cominelli, F. S. Inzitari, La minore età secondo il nuovo codice civile, Roma 1940, pp. 112-137.