GIURISDIZIONE (XVII, pagina 367)
Giurisdizioni speciali amministrative (XVII, p. 371). - Le funzioni giurisdizionali del consiglio di prefettura sono oggi regolate principalmente dalla legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 (articoli 251-260; 310-311), oltre che dal regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 (articoli 224-236).
Alle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti sono ora dedicati gli articoli 44-80 del testo unico approvato con r. decr. 12 luglio 1934, n. 1214: le norme di procedura per lo svolgimento dei giudizî sono oggi stabilite dal regolamento 13 agosto 1933, n. 1028.
Circa le commissioni amministrative per la risoluzione delle controversie in materia di imposte il decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639 con gli articoli 22-44 ha recato decisive modificazioni relativamente alla composizione e competenza delle commissioni, e alle regole sul procedimento dinnanzi ad esse. La disciplina delle commissioni censuarie fa parte del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 e del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539. Circa le commissioni comunali e giunte amministrative per i tributi locali la materia è stata riordinata dal vigente testo unico approvato con r. decr. 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 273-284): per alcune modificazioni v. decr. legge 26 dicembre 1936, n. 2394 (v. imposte e tasse, App.).
Per i consigli di leva vedi il r. decr. 3 settembre 1932, n. 1332, art. 23 segg. sulla leva di terra; il r. decreto 28 luglio 1932, n. 1375, art. 17 segg. sulla leva di mare.