Abstract
Viene esaminata la fattispecie dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax), introdotta dalla Legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228/2012), destinata ad applicarsi ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, nonché alle operazioni “ad alta frequenza”.
Il legislatore italiano, con l’art. 1, co. 491 e ss. della l. 2412.2012, n. 228 (cd. l. stabilità 2013), ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie, la cui disciplina attuativa è stata demandata, ai sensi del co. 500 della stessa legge, ad un d.m. emanato il 21.2.2013 (breviter, decreto attuativo) e successive modificazioni, nonché ad una serie di provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
Dal punto di vista strutturale l’imposta sulle transazioni finanziarie si applica: i) ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (co. 491); ii) alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (co. 492), nonché iii) alle operazioni ad alta frequenza (co. 495). Sono pertanto tre i presupposti dell’imposta (cfr. G. Fransoni, L’imposta sulle transazioni finanziarie relative ad azioni, in I contratti, OT, 2013, 6).
2. Il presupposto dell’imposta sulle transazioni finanziarie
L’imposta di cui al co. 491 si applica, a decorrere dal 1.3.2013, in caso di trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. In realtà, dalla lettura congiunta dell’art. 2 e dell’art. 4 del decreto attuativo si evince che l’imposta si configura come un prelievo sugli incrementi giornalieri netti del numero di azioni possedute. Infatti, la base imponibile dell’imposta è pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti. Pertanto, l’imposta è applicata al complesso di transazioni che, nella medesima giornata, generano un incremento netto del numero di azioni possedute, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella medesima giornata di riferimento.
La residenza è determinata in base alla sede legale dell’emittente.
Con il termine strumenti finanziari partecipativi s’intendono, ai sensi dell’art. 2346, co. 6, c.c., tutti i titoli di partecipazione che, attribuendo particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di soci o di terzi, realizzano una qualsiasi forma di partecipazione del titolare al capitale di società per azioni ed accomandita per azioni, a Società europee di cui al reg. CE n. 2157/2001 o ad alcuni loro rami di attività, ivi inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare ex art. 2447 ter, co. 1, lett. e), c.c., nonché le quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratici ad eccezione del caso in cui l’atto costitutivo non preveda l’applicazione della disciplina delle s.r.l., ai sensi dell’art. 2519, co. 2, c.c.
L’imposta si applica altresì nel caso in cui oggetto del trasferimento sia la proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell’emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.
A seguito di una serie di dubbi concernenti il concetto di trasferimento della proprietà, il d.m. 16.9.2013 ha modificato il decreto attuativo, precisando che l'imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà delle azioni.
Ciò posto, si ritiene che l’imposta non debba essere applicata nel caso di costituzione di diritti reali di garanzia su azioni e strumenti finanziari di cui ai co. 491 e 492, nonché in tutte quelle fattispecie non traslative della proprietà di azioni e degli altri strumenti finanziari, come nel caso di divisione senza conguagli o trasformazioni societarie.
Una precisazione è stata fornita dal MEF con riferimento al trasferimento di titoli azionari da un dossier titoli ad un altro avente diverso intestatario.
In tal caso, infatti, il trasferimento di azioni, anche al portatore, tra dossier intestati a differenti soggetti assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta, qualora consegua ad un trasferimento di proprietà.
Anche l’acquisto di azioni o altri strumenti partecipativi in occasione di permuta dovrebbe assumere rilevanza comportando in ogni caso il trasferimento della proprietà, salvo il caso in cui dallo scambio di azioni una delle società permutanti acquisisca una partecipazione di controllo tale da configurare un’operazione di ristrutturazione societaria.
Questa interpretazione troverebbe una conferma indiretta nell’art. 4, co. 2, lett. b) e d), decreto attuativo, laddove si precisa che per prezzo di acquisto s’intende: b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al co. 492, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, co. 4, t.u.i.r.; e d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, co. 4, t.u.i.r.
Tali disposizioni, pertanto, confermerebbero come anche i trasferimenti di proprietà senza corrispettivo in denaro, salvo espresse esclusioni (i.e. donazioni e successioni) risultino imponibili, come ad esempio nel caso di trasferimento di azioni come datio in solutum.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, l’imposta di cui al co. 491 è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
Nel caso di scambio di azioni contro azioni, soggetti passivi saranno entrambe le controparti, salvo che le azioni scambiate siano, in un caso o in entrambi, di nuova emissione.
È prevista una particolare esclusione soggettiva prevista per gli intermediari finanziari che s’interpongono nelle operazioni, a condizione che le transazioni intermediate siano coincidenti per prezzo, quantità complessiva e data di regolamentazione delle operazioni (cfr. art. 15, co. 2, lett. a, decreto attuativo).
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al co. 491, è determinante individuare il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà.
Al riguardo, l’art. 3, del decreto attuativo, ha precisato che per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, tale trasferimento si considera avvenuto alla data di regolamento delle stesse, per tale intendendosi quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all’esito del regolamento della relativa operazione.
Accanto a questa regola di carattere generale, il decreto attuativo ha in ogni caso previsto la possibilità che il responsabile del versamento, previo assenso espresso del contribuente o manifestato mediante silenzio-assenso, possa assumere come data del trasferimento, quella di liquidazione contrattualmente prevista. È stata espressamente esclusa la possibilità di fare riferimento alla data di negoziazione.
L’art. 3, co. 2, ha inoltre disposto che per le operazioni diverse da quelle citate, il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l’effetto traslativo.
Ai sensi del successivo art. 3, co. 3, anche la conversione di obbligazioni o lo scambio o rimborso di obbligazioni con azioni (non di nuova emissione) o altri strumenti finanziari partecipativi o altri titoli rappresentativi rilevano ai fini dell’imposta in questione, essendo per essi rilevanti rispettivamente la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso. Tuttavia, nonostante l’art. 15, co. 1, lett. d), decreto attuativo, menzioni solo la conversione di obbligazioni con azioni di nuova emissione, il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF) ha precisato che, in virtù della ratio di escludere le azioni di nuova emissione al fine di favorire la raccolta di capitali, l’esclusione dall’imposta debba riguardare anche lo scambio e il rimborso delle obbligazioni con azioni di nuova emissione. L’esclusione, quindi, riguarda tutte le fattispecie di emissione di nuove azioni, in coerenza con la direttiva sulla raccolta di capitali.
Qualora i trasferimenti siano posti in essere da intermediari che agiscono in nome proprio ma per conto altrui, il trasferimento della proprietà si configura, ai sensi dell’art. 3, co. 4, decreto attuativo, solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato.
Ai sensi dell’art. 1, co. 491, l. n. 228/2012 e dell’art. 4, decreto attuativo, il valore della transazione è dato dal saldo netto (netting) delle transazioni regolate giornalmente, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al medesimo strumento finanziario, ovvero dal corrispettivo versato.
Il responsabile del versamento dell’imposta è tenuto al calcolo del saldo netto.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile, la stessa è pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.
Ai fini del calcolo dei saldi netti non si tiene conto degli acquisti e delle vendite escluse o esenti dall’imposta di cui agli artt. 15 e 16.
Per quanto concerne la definizione di prezzo di acquisto, ai sensi dell’art. 4, co. 2, decreto attuativo: a) in caso di acquisto a pronti, tale prezzo consiste nel controvalore pagato per la sua acquisizione, b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito del regolamento di strumenti finanziari derivati o altri valori mobiliari di cui al co. 492 diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per lo specifico strumento finanziario di cui al co. 492, c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o strumenti finanziari derivati o altri valori mobiliari il valore indicato nel prospetto di emissione ed infine, d) in tutti gli altri casi, dal corrispettivo contrattualmente stabilito o, in mancanza, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, co. 4, t.u.i.r.
Il decreto “correttivo” al d.m. del 21.2.2013, oltre ad aver sostituito la precedente lett. b) dell’art. 4, co. 2, ha previsto l’introduzione di una nuova lett. b-bis), ai sensi della quale per prezzo di acquisto s’intende, in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al co. 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di navigazione, il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi.
Anche con riferimento alle aliquote d’imposta, occorre fare dei distinguo. In particolare, con riferimento alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché su titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente, l’aliquota applicabile risulta pari allo 0,20% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario.
Tale aliquota subisce una riduzione alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al co. 491 ed il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al co. 492, qualora avvengano a seguito di successione o donazione.
In mancanza di ulteriori specificazioni e stando al tenore della disposizione, si potrebbe ritenere che l’esclusione in commento trovi applicazione anche nel caso di atti traslativi che risultino comunque riconducibili al presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni (art. 15, co. 1, lett. a, decreto attuativo), come ad esempio nel caso di apporto di azioni o strumenti finanziari assimilato ad un atto di trust.
Analogamente, dovrebbero ritenersi esclusi tutti gli atti di scioglimento di comunioni poiché per essi non opererebbe l’equiparazione agli atti onerosi, mancando un conguaglio in denaro.
Sono escluse le operazioni su obbligazioni o titoli di debito (art. 15, co. 1, lett. b, decreto attuativo).
Del pari, sono escluse le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui al co. 491, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’emittente (art.1, co. 491, l. n. 228/2012 ed art. 15, co. 1, lett. c), decreto attuativo).
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, co. 491, l. n. 228/2012 e dell’art. 15, co. 1, lett. d), decreto attuativo, sono esclusi l’acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell’esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al co. 492.
Per espressa previsione normativa, anche le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti nella concessione o assunzione in prestito di azioni o altri strumenti finanziari, ovvero vendita con patto di riacquisto o un’operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un’operazione di «buy-sell back» o di «sell-buy back» risultano esclusi da imposta, così come risulta escluso il trasferimento di proprietà di tali strumenti nell’ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore di una garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario di quest’ultima, allo scopo di assicurare l’esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, o di assisterle in altro modo, incluso la restituzione al termine della garanzia.
La relazione governativa al decreto attuativo ha precisato che devono ritenersi escluse anche le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziari partecipativi (o altri trasferimenti temporanei) che non comportano trasferimento della piena proprietà.
Viceversa, l’imposta risulterà applicabile qualora il trasferimento della proprietà divenga definitivo, ovvero nei casi di escussione della garanzia, compensazione della garanzia con l’obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita o per altra ragione che comporti comunque un trasferimento definitivo della proprietà.
Sono esclusi i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione che siano emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro e individuati ai sensi dell’art. 17 (art. 15, co. 1, lett. f, decreto attuativo).
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. g), decreto attuativo, il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al co. 491 posto in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, e co. 2, c.c. o che sono controllate anche indirettamente dalla stessa società risultano escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta. La nozione di rapporto di controllo di cui all’articolo 15, co. 1, lett. g), vale anche quando le società sono residenti in Stati diversi.
Il MEF, per ragioni di coerenza sistematica, ha peraltro confermato che l’esclusione prevista dall’art. 15 debba applicarsi anche ai fondi comuni non costituiti in forma societaria, al fine di evitare discriminazioni tra fondi costituiti come patrimonio autonomo e Sicav.
L’art. 15, co. 2, dispone inoltre che il regime di esclusione si applica anche agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all’altra un titolo o uno strumento finanziario, con coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni stesse, ad esclusione dei casi nei quali il soggetto al quale l’intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni.
Tra le fattispecie escluse dall’applicazione dell’imposta rientrano anche le fusioni e scissioni di OICR oltre che i fondi pensione italiani e quelli istituiti all’interno dell’UE e del SEE.
Inoltre, ai sensi dell’art. 15, lett. h), decreto attuativo, sono escluse le operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all’art. 4 della dir. 2008/7/CE (in materia di imposizione indiretta sulla raccolta dei capitali).
Ai sensi dell’art. 1, co. 492, l. n. 228/2012, e dell’art. 7, decreto attuativo, l’imposta si applica anche nei confronti delle operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, co. 3, d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (t.u.f.), a prescindere dal fatto che siano negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione o siano sottoscritti o negoziati over the counter. Quest’ultima disposizione a sua volta richiama gli strumenti finanziari di cui al co. 2, lett. d-j. Il riferimento è, tra gli altri, ai contratti di opzione, futures, swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, etc.
La norma richiede che tali strumenti presentino un sottostante prevalentemente composto da uno o più strumenti finanziari di cui al co. 491 ovvero il cui valore dipenda, sempre in modo prevalente, da uno o più di tali strumenti finanziari.
Soggetti passivi sono ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni.
Il presupposto di cui al co. 492 comprende anche le operazioni su valori mobiliari di cui all’art. 1, co. 1-bis, lett. d), ossia qualsiasi titolo che «comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure».
Ai sensi dell’art. 7, co. 2, decreto attuativo, nel calcolo non rientra la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.
Per quanto riguarda il momento rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta, esso deve essere individuato in quello della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.
La determinazione dell’imponibile nel caso di operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari deve avvenire avendo riguardo al valore nozionale del contratto determinato ai sensi di quanto previsto nella tabella allegata al decreto attuativo.
A differenza delle operazioni di trasferimento di proprietà di azioni, in cui l’aliquota è applicata in modo proporzionale rispetto al valore delle azioni oggetto di scambio, nel caso degli strumenti finanziari derivati la determinazione dell’imposta avviene progressivamente, per scaglioni fissi e con un massimo di euro 200, tenendo altresì conto del mercato in cui l’operazione viene posta in essere.
Per quanto riguarda le operazioni su derivati che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da azioni, strumenti partecipativi, titoli rappresentativi nonché da altri valori mobiliari che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da azioni, strumenti partecipativi o titoli rappresentativi, le stesse risultano soggette ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento ed al valore del contratto.
Ferma restando l’individuazione del soggetto passivo nel soggetto che realizza l’incremento quantitativo giornaliero, nelle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari derivati e in coloro che immettono gli ordini di acquisto e di vendita nonché le connesse modifiche e cancellazioni nelle operazioni ad alta frequenza, l’art. 1, co. 494, l. n. 228/2012 e il successivo decreto (art. 19) individuano altri soggetti come responsabili per il versamento dell’imposta.
Ai sensi dell’art. 1, co. 494, l. n. 228/2012, nonché dell’art. 19, co. 4, del decreto attuativo e successive modificazioni, l’imposta deve essere versata dalle banche, dalle imprese di investimento, società fiduciarie, dai notai (cfr. Mastroiacovo, V., Imposta sulle transazioni finanziarie: spunti di riflessione nella prospettiva notarile, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2014, 21 ss.) e da altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel t.u.f., all’art. 1, co. 5, lett. a) («negoziazione per conto proprio»), b) («esecuzione di ordini per conto dei clienti») ed e) («ricezione e trasmissione di ordini»), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.
Per le operazioni effettuate senza l’intervento dei soggetti sopra indicati, l’imposta è versata dal contribuente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, co. 494, l. n. 228/2012, qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.
Con riferimento alle modalità di versamento, il soggetto obbligato dovrà procedervi, per quanto concerne i trasferimenti di proprietà di cui al co. 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà mediante modello F24.
I soggetti obbligati al versamento, ai sensi dell’art. 19, decreto attuativo, assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni in commento, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalità stabiliti con il Provvedimento Direttoriale del 18.7.2013, emanato ai sensi del co. 500, dell’art. 1, l. n. 228/2012.
Tale provvedimento ha previsto che gli obblighi strumentali consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui ai co. 491 e 492 e nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui al co. 495, secondo le modalità indicate negli allegati al suddetto Provvedimento.
Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, le informazioni fino al termine di cui all’art. 39, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.
L’art. 19, co. 6, decreto attuativo, prevede l’esonero per i soggetti tenuti al versamento dalla presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a 50 euro.
Sono esenti dall’imposta di cui ai co. 491 e 492 dell’art. 1, l. n. 228/2012 (art. 16, co. 1, lett. a, decreto attuativo) le operazioni che hanno come controparte le istituzioni europee, le banche centrali degli Stati membri dell’UE, le banche centrali, nonché i fondi sovrani, ritiene il MEF, laddove investano riserve ufficiali dello Stato.
Sono altresì esenti le transazioni e le operazioni svolte a supporto degli scambi (market making), quelle volte a favorire la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo, le forme di previdenza obbligatoria e complementare, nonché le transazioni e le operazioni relative a prodotti e servizi etici o socialmente responsabili.
La terza fattispecie rilevante ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie, contenuta nell’art. 1, co. 495, l. n. 228/2012, è quella delle cd. operazioni ad alta frequenza che possono interessare gli strumenti finanziari richiamati nelle disposizioni di cui ai co. 491 e 492.
L’obiettivo del legislatore, si legge nella relazione illustrativa al decreto attuativo, è quello di introdurre un meccanismo antispeculativo volto a colpire tutte le operazioni di high frequency trading, per tali intendendosi quelle che presentano congiuntamente le caratteristiche di i) essere generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ii) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo. Tale intervallo, precisa l’art. 12 del decreto attuativo, è calcolato come tempo intercorrente tra l’immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso algoritmo.
Per poter qualificare un’operazione come high frequency, tuttavia, non è sufficiente la presenza delle condizioni anzidette, essendo prevista, ai fini della determinazione dell’imposta, una sorta di franchigia pari al 60% del rapporto tra ordini cancellati e modificati, e la somma degli ordini immessi e modificati, nella stessa giornata di negoziazione; l’aliquota dello 0,02%, pertanto, si applica sul controvalore che superi tale soglia.
Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell’imposta e per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di Iva, in quanto compatibili.
Nel caso di omesso o ritardato versamento, le sanzioni si applicano esclusivamente nei confronti degli intermediari finanziari e dei notai tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta.
Questa responsabilità solidale degli intermediari risulta in qualche modo mitigata dal fatto che tali soggetti possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a quando non ottengano dal cliente la necessaria provvista. L’espresso richiamo dell’art. 64, co. 3, d.P.R. 29.9.1973, n. 600 fa si che si ravvisi un’ipotesi di responsabilità d’imposta, nel senso che i soggetti diversi dal contribuente sono tenuti al pagamento per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri ed hanno quindi diritto di rivalsa. Come in tutte le ipotesi di responsabilità, sono previsti adeguati strumenti di “autotutela” per assicurare, nei limiti del possibile, un concreto e soddisfacente esercizio del diritto di rivalsa. Nel caso di specie lo strumento individuato è dato dalla facoltà, prevista dal co. 498, di sospendere l’esecuzione dell’operazione fino all’ottenimento di apposita provvista.
Ai sensi dell’art. 20 del decreto attuativo, in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, d.lgs. 18.12.1997, n. 471, esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell’imposta.
In caso di insufficiente o omesso versamento dell’imposta, resta salva la facoltà dell’amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.
L’imposta sulle transazioni finanziarie non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
La disciplina attuativa è stata demandata al menzionato decreto del MEF emanato il 21.2.2013, modificato il 18.3.2013 e successivamente modificato il 16.9.2013, nonché al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 2013/40010 del 29.3.2013), in cui sono stati individuati gli Stati o i territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti e al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 2013/87896 del 18.7.2013), recante la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
Da ultimo, si segnalano i seguenti ulteriori interventi di prassi: i) è stata aggiornata, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30.5.2016 (prot. n. 2016/84383), la lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali, la quale è stata ulteriormente modificata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9.6.2016 (Prot. n. 89888/2016); ii) con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15.12.2017 (prot. n. 294475/2017) è stato approvato il nuovo modello, in luogo di quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27.12.2013, da utilizzare per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie a decorrere dal 1.1.2018 (tra le operazioni “escluse” non più soggette all’obbligo dichiarativo si segnalano: le operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse dalle “small cap” quotate, quelle su obbligazioni e titoli di debito e i trasferimenti avvenuti per successione e donazione); iii) con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9.3.2017 (Prot. n. 47944/2017) sono state apportate talune modifiche tecniche concernenti gli adempimenti dichiarativi, le modalità di versamento dell’imposta e le modalità di rimborso.
Fonti normative
Art. 1, co. da 491 a 500, l. 24.12.2012, n. 228; d.m. 21.2.2013; d.m. 16.9.2013.
Bibliografia essenziale
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