Secondo la teologia cattolica preconciliare, chiunque non fosse battezzato. A partire dal Concilio Vaticano II (1962-65) i non battezzati sono chiamati semplicemente non cristiani o seguaci di altre religioni. Dal punto di vista del diritto canonico, i non cristiani rimangono fuori della giurisdizione della Chiesa, perciò non sono soggetti alla sua potestà, ma sono altresì esclusi da alcuni beni spirituali (sacramenti e sacramentali, eccetto le benedizioni e le esequie). Pertanto non possono esercitare i diritti propri dei fedeli nella Chiesa, mentre possono partecipare come testi nei processi di beatificazione e canonizzazione, per deporre sui fatti. Ad altre questioni danno luogo il matrimonio dei battezzati con i non cristiani e il battesimo dei figli dei non cristiani.