È il segno distintivo dei locali nei quali si svolge l’attività dell’imprenditore. Può essere nominativa, figurativa, bidimensionale o tridimensionale, costituita da numeri e da due o più di questi elementi. Al pari degli altri segni distintivi, l’insegna è un bene immateriale, ed è oggetto di un diritto assoluto di utilizzazione esclusiva da parte del titolare solo se dotato di capacità distintiva, lecito e nuovo. In particolare, l’insegna non può consistere in denominazioni generiche, descrittive del tipo di attività svolta, né può essere uguale o simile a quella già utilizzata da altro imprenditore concorrente, con conseguente obbligo di differenziazione qualora possa ingenerare confusione nel pubblico per l’oggetto e per il luogo di esercizio, dovendosi valutare, in particolare, la sfera di notorietà dell’insegna e, quindi, il pericolo dell’erronea attribuzione di un nuovo esercizio alla stessa impresa da cui promana quello preesistente. Il diritto all’insegna si acquista con l’adozione e con l’uso e si estingue solo con la sua cessazione.