irretroattività Principio per il quale le norme di legge non possono disporre che per il futuro (principio di i. della legge), cioè per il tempo successivo alla loro emanazione. L'i. ha una portata assoluta soltanto in materia penale (art. 2 cod. pen. e art. 25, 2° comma, della Costituzione), ben potendo una legge prevedere che essa si applichi anche a fatti precedenti la sua promulgazione (effetto retroattivo).