Succo dell’uva ottenuto mediante spremitura degli acini, non fermentato. Secondo il d.p.r. 162/1965, per m. (o m. d’uva) s’intende il prodotto che si ricava dall’uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a 8°; per m. muto il m. la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche; per m. concentrato il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del m. o del m. muto; per m. cotto il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal m. o dal m. muto, a riscaldamento diretto e a normale pressione atmosferica. I m. muti e i m. concentrati possono essere aggiunti nella lavorazione dei vini e dei m. per elevarli alla gradazione alcolica complessiva normale di quelli della zona di produzione, purché l’incremento di gradazione non superi i due gradi alcolici complessivi.