Il contenuto dell’obbligo di custodia consiste nel mantenimento della cosa nello stesso stato in cui si trovava al momento del sorgere dell’obbligazione medesima; la custodia può costituire un’obbligazione accessoria rispetto ad un’altra svolgendo una funzione strumentale; tale è l’ipotesi prevista dall’art. 1177 cod. civ., a tenore del quale l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. L’obbligazione di custodire può assumere valore principale e assorbente, come accade tipicamente nel contratto di deposito. La custodia viene presa in considerazione come fonte di illecito extracontrattuale dall’art. 2051 cod. civ. – ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito – e dall’art. 2052 cod. civ. per il danno cagionato da animali dei quali si ha la custodia, salvo che si provi il caso fortuito.