Nel diritto feudale, la quota dei beni che il primogenito, titolare esclusivo della successione del feudo, era obbligato a dare ai fratelli cadetti, per compensarli della loro esclusione nella successione stessa.
Dote di p. fu detta anche la dote che il padre o il fratello avevano l’obbligo di dare alla donna in proporzione delle proprie sostanze e della condizione di lei. Trasformatasi con il tempo da onere personale in onere reale gravante sul feudo, la dote di p. diede origine a numerose controversie, anche dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1865.