Si intende per dote un bene o un complesso di beni che, al momento delle nozze, la donna (o chi per lei) apportava al marito per contribuire alle spese ed agli oneri patrimoniali derivanti dal matrimonio. Istituto risalente al diritto romano, ma sempre meno diffuso nella pratica, la D. trovava ampia disciplina negli artt. 177-209 ss. c.c. La riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151), ritenendo la dote un istituto ormai anacronistico, ne ha decretato la fine, abrogando tutti questi articoli ed inserendo invece nel codice civile l’art. 166-bis, a tenore del quale è nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
L’art. 227 della l. n. 151, tuttavia, dispone che le doti costituite prima dell’entrata in vigore di detta legge (20 settembre 1975) continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.