PARCHI NATURALI
(v. parchi nazionali, XXVI, p. 316; App. IV, II, p. 734)
Parchi nazionali, regionali e provinciali in Italia. - Sino all'ultimo decennio, lo sviluppo numerico e territoriale dei parchi nazionali nel mondo è stato assai maggiore di quello delle analoghe istituzioni in Italia, confermando una tendenza già rilevabile a partire dagli anni Trenta-Quaranta; infatti, nel nostro paese, nessun nuovo parco nazionale si era aggiunto ai 5 già esistenti (parco d'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo, della Calabria). Tra questi, solo quelli d'Abruzzo e del Circeo hanno goduto di sostanziali ampliamenti territoriali. Si deve poi rilevare che, secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (UICN, 1985), solo 3 (Abruzzo, Gran Paradiso e Stelvio) delle suddette 5 istituzioni meritavano, a pieno titolo, di figurare negli elenchi internazionali; peraltro, ciò si deve anche a informazioni carenti o distorte, comunque non obiettive, sulla reale situazione di queste aree. Tale fenomeno è stato solo in parte contrastato dall'istituzione di un certo numero di parchi regionali e provinciali, analoghi nelle finalità e nella struttura ai parchi nazionali, nonché, più di recente (1989-91) dei nuovi parchi nazionali Arcipelago Toscano (∼68.000 ha), Sibillini (∼71.000 ha), Pollino (∼196.000 ha; ad oggi, il più vasto p.n. italiano), M. Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi (∼18.000 ha), Dolomiti Bellunesi (∼31.000 ha), Cilento e Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e M. della Laga, Maiella, Val Grande, Vesuvio, gli ultimi in fase di perimetrazione.
Tra i parchi regionali e provinciali sono qui di seguito elencati quelli più rilevanti per estensione e importanza:
il Parco Regionale dell'Argentera (Piemonte, 1980), quasi 26.000 ha, con foreste montane, ricca flora con endemismi, grossa fauna ben rappresentata e aspetti culturali assai notevoli;
il Parco Regionale Orsiera-Rocciavrè (Piemonte, 1985), quasi 11.000 ha, tipico ambiente alpino con alcune notevoli rarità faunistiche;
il Parco Provinciale Adamello-Brenta (Trento, 1967) e il Parco Regionale Adamello (Lombardia, 1983), complesso di più di 90.000 ha di grande interesse paesistico e naturalistico, con tipici ambienti alpini, flora e fauna ricche e con elementi di grande rarità;
il Parco Regionale Valle del Ticino (Lombardia, 1974; Piemonte, 1978), bacino fluviale tutelato per quasi 91.000 ha, con importanti relitti di bosco planiziario e brughiera, in un contesto da tempo antropizzato;
i Parchi Regionali Adda Nord e Adda Sud (Lombardia, 1983), quasi 30.000 ha, Oglio Sud e Oglio Nord (Lombardia, 1988), quasi 27.000 ha, e Mincio (Lombardia, 1984), quasi 14.000 ha di percorso fluviale e zone umide, con flora e fauna notevoli e interessanti aspetti geo-morfologici, relitti boschivi, garzaie;
il Parco Provinciale Gruppo di Tessa (Bolzano, 1976), quasi 33.000 ha di alta montagna, d'interesse vegetazionale e faunistico;
il Parco Provinciale Fanes-Sennes-Braies (Bolzano, 1980), quasi 26.000 ha di tipico ambiente dolomitico;
il Parco Provinciale Dolomiti di Sesto (Bolzano, 1981), quasi 12.000 ha al confine delle Dolomiti con la Carnia, tra l'altro con rilevanti aspetti idro-geomorfologici;
il Sistema protetto del Bracco-Mesco-Cinque Terre-Montemarcello (Liguria, 1985), quasi 15.000 ha, interessante tratto costiero con flora, vegetazione e fauna d'impronta mediterranea e comprendente alcune rarità;
il Sistema protetto Monte Beigua (Liguria, 1985), quasi 20.000 ha, con facies intermedie tra le alpine e le appenniniche ed elementi d'interesse biogeografico;
il Parco Regionale Boschi di Carrega (Emilia-Romagna, 1982), 1000 ha, uno dei maggiori boschi relitti della Padania, di rilevante interesse storico; è centro d'intensa attività di ricerca scientifica;
il Parco Regionale Maremma (Toscana, 1975), quasi 10.000 ha, dorsale costiera con vegetazione mediterranea, zone umide e ricca fauna;
il Parco Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli (Toscana, 1979), quasi 22.000 ha, ambiente planiziario costiero con aspetti vegetazionali, floristici e faunistici di rilievo, a volte endemici;
il Parco Regionale Alpi Apuane (Toscana, 1985), quasi 60.000 ha, ambiente eccezionale dal punto di vista geografico, geomorfologico e floristico, con fauna interessante e aspetti culturali e storici unici;
il Parco Regionale Monti Simbruini (Lazio, 1983), quasi 38.000 ha di montagna centro-appenninica con rari aspetti geomorfologici e faunistici;
il Parco Regionale Castelli Romani (Lazio, 1984), quasi 10.000 ha, ambiente vulcanico eccezionale, con relitti vegetazionali e floristici;
il Parco Regionale Etna (Sicilia, 1987), quasi 50.000 ha, ambiente vulcanico unico nel suo genere in Europa, con vegetazione e flora notevoli;
il complesso costituito dai Parchi Regionali Orobie Bergamasche e Orobie Valtellinesi (Lombardia, 1989-90), di quasi 107.000 ha, forse il più vasto comprensorio montuoso protetto nelle Alpi italiane;
il Parco Regionale Alto Garda Bresciano (Lombardia, 1989), quasi 38.000 ha, di particolare significato ecologico-paesistico;
il Parco Regionale di cintura metropolitana Sud Milano (Lombardia, 1990), quasi 45.000 ha;
il Parco Provinciale Vedrette di Ries (Bolzano, 1988), quasi 21.000 ha di grande interesse anche per aspetti idrologici e glaciologici;
il Parco Provinciale Panereggio-Pale di S. Martino (Trento, 1967-87), più di 19.000 ha comprendenti uno dei biotopi forestali più importanti delle Alpi;
i Parchi Regionali Colli Euganei (∼15.000 ha, 1989), Lessinia (∼10.000 ha, 1990), Dolomiti d'Ampezzo (∼11.000 ha, 1990) del Veneto, con insigni valori anche paesistici, storici, culturali;
i Parchi Regionali Alpi Giulie (∼11.000 ha, 1990) e Prealpi Carniche (∼26.000 ha, 1990), del Friuli-Venezia Giulia, con significativi e caratteristici valori ambientali e culturali;
il Parco Regionale Aveto (Liguria, 1989), più di 10.000 ha di montagna appenninica;
il Parco Regionale Delta del Po (Emilia-Romagna, 1988), più di 59.000 ha di ''zone umide'' di eccezionale importanza anche sovranazionale;
i Parchi Regionali Alto Appennino Modenese e Alto Appennino Reggiano (Emilia-Romagna, 1988), per quasi 32.000 ha protetti, di valore anche paesistico e socio-culturale;
il Parco Regionale Lucretili (Lazio, 1989), quasi 18.000 ha di preappennino, con valori anche storico-culturali;
il Parco Regionale Sirente-Velino (Abruzzo, 1989), quasi 50.000 ha di uno dei più bei comprensori montuosi dell'Italia centrale;
il complesso dei Parchi Regionali Nebrodi e Madonie (Sicilia, 1988-89) che, su quasi 181.000 ha, coprono il più importante sistema montuoso dell'isola, ricco di aspetti naturalistici peculiari e, a volte, endemici.
Si deve in ogni caso rilevare che, a livello mondiale, l'istituzione di parchi nazionali anche enormi (il parco nazionale Danese in Groenlandia copre 7 × 107 ha, più del doppio dell'Italia) è spesso avvenuta in aree poco o nulla produttive, a volte veri e propri deserti (Gobi).
In Italia si stanno tuttora scontando i conflitti del recente passato tra gli amministratori dei parchi nazionali e le popolazioni locali, conflitti che, con l'interessato contributo di speculatori (fondiari, edilizi, ecc.), hanno deteriorato l'immagine di tale istituzione, fino a farla ingiustamente apparire solo come foriera di spietati vincoli. Non bisogna del resto dimenticare che in Italia i primi parchi nazionali sono stati istituiti nel ventennio del regime fascista, con uno scarso rispetto per la volontà popolare che rispecchiava il dirigismo dell'epoca; e va comunque rilevato che metodi verticistici sono stati adottati anche di recente per gli ampliamenti di alcuni dei parchi nazionali esistenti. Altri conflitti sono sorti fra le amministrazioni locali (per es. regionali) e quelle dello stato circa la competenza a istituire parchi nelle aree di maggiore rilevanza ambientale; alcune importanti voci d'ispirazione protezionistica e i loro canali d'informazione sono giunti a richiedere la statalizzazione dei più validi parchi già istituiti dalle Regioni (AA.VV. 1989). Tutto ciò ha condizionato il lungo e defatigante dibattito circa la legge-quadro sui parchi, di cui si affermava da più parti e da anni l'urgenza e per la quale erano state presentate varie proposte in Parlamento; il testo approvato (l. 394 del 13 dicembre 1991) non affronta sempre adeguatamente i punti maggiormente dibattuti, quali il ruolo dello stato e delle amministrazioni locali, il tipo e grado di controllo democratico dell'amministrazione, il rapporto tra protezione e gestione produttiva, i criteri di delimitazione e di zonizzazione.
Dal punto di vista teorico, si nota una lenta ma continua tendenza a riconoscere la validità, anche a livello mondiale (cfr. UICN 1985), delle concezioni propugnate, in modo lungimirante, da V. Giacomini e dalla sua scuola (cfr. Giacomini e Romani 1982; cfr. anche alcuni studi particolari su singoli parchi regionali quali Tolfa, Carrega, Pollino, Apuane): un concetto di parco non sacrificato in rigide normative standardizzate, ''aperto'', in armonia con le esigenze delle popolazioni locali, inserito in una cornice ''sistemica''. Anche il problema della valutazione dell'effettivo valore naturalistico dei parchi, resa ardua dai molteplici interessi che per definizione tali istituti investono, è stato affrontato a fondo (cfr. Margules e Usher 1981; in Italia, Castelli e Contoli 1985).
Intorno al problema dei parchi, si è peraltro consolidata in questi anni una certa mentalità di routine, legata a un troppo facile approccio divulgativo-emozionale, in chiave politica e amministrativa, che ritarda l'affermarsi delle idee più nuove nel settore. Così, in Italia, mentre si moltiplicano nuove realizzazioni e proposte d'istituzione di parchi nazionali e regionali, mediamente scarso risulta il livello di approfondimento dei relativi studi (cfr. Castelli e Contoli 1985), come pure l'aumento continuo delle proposte di parchi da istituire rende, di per sé, dubbia l'istituzione, in tempi accettabili, di quelli veramente importanti sul piano naturalistico.
Ciò nonostante, gli sforzi degli amministratori di alcuni parchi hanno consentito, negli ultimi anni: la tutela di alcune aree importanti (per es., le zone umide costiere e l'isola di Zannone, al parco nazionale del Circeo; vaste aree montuose nel parco nazionale d'Abruzzo); il miglioramento dei rapporti con le popolazioni locali (cfr. il caso del comune di Civitella Alfedena nel parco nazionale d'Abruzzo); la reintroduzione di specie scomparse (per es., il capriolo e il cervo nel parco nazionale d'Abruzzo; lo stambecco nel parco nazionale dello Stelvio, ecc.) e ricerche scientifiche valide. È comunque evidente che, in particolare in Italia, il ruolo dei parchi quali centri di diffusione a livello sia teorico che pratico di una corretta gestione ambientale si deve ancora sviluppare adeguatamente. Ciò anche per la palese insufficienza (cfr. Newmark 1987, citato da Brown e altri 1988-89) che tali istituti dimostrano in vista della tutela della più grande parte dei valori territoriali, che non può che avvenire in un ambito estesamente sistemico; v. anche riserve naturali in questa Appendice.
Bibl.: L. Contoli, G. Lombardi, F. Spada, Piano per un parco naturale nel territorio di Allumiere e Tolfa (Lazio), Roma 1980; G. Ferrara e altri, Progetto Pollino, Firenze 1981; C. Margules, M. B. Usher, Criteria used in assessing wildlife conservation potential: a review, in Biological Conservation, 21 (1981), pp. 79-109; V. Giacomini, V. Romani, Uomini e parchi, Milano 1982; M. Summer, G. Pizziolo, Verso il Parco delle Apuane, Firenze 1984; A. Castelli, L. Contoli, SITE-Atti, 5 (1985), pp. 1043-47; Liste des Nations Unies des parcs nationaux et des reserves analogues, UICN 1985; W.D. Newmark, in Natura, 325 (1987), pp. 430-32; S. Palladino, Lista delle aree naturali protette in Italia, Centro di Studio per la Genetica evolutiva, CNR (Roma), Penne (PE) 1987; L. R. Brown e altri, State of the world, Torino 1988-89; AA.VV., Airone-Parchi, Milano 1989; Ministero dell'Ambiente, Lista delle aree naturali con provvedimenti di tutela, a cura di O. Locasciulli, I. Napoleone, S. Palladino, CNR (Roma) 1992; M. Libertini, in AA.VV., Gli Enti Parco oggi, in Parchi (Rivista del Coordinamento parchi regionali, San Rossore), 5 (1992), pp. 23-32.
Parchi marini. - La tutela delle zone marine d'interesse biologico viene effettuata, secondo la legislazione nazionale, tramite l'istituzione di due tipi di aree protette: le zone di tutela biologica e le riserve naturali marine genericamente indicate come parchi marini. Le zone di tutela biologica hanno riferimento legislativo nel d.P.R. 2 ottobre 1969 n. 1639, decreto di attuazione della l. 963/1965 che disciplina la pesca marittima. Queste zone vengono riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine d'importanza commerciale o come aree depauperate da eccessiva attività di pesca. La protezione viene effettuata tramite divieti temporanei o definitivi dell'attività di pesca.
Le riserve naturali marine sono invece istituzione più recente: sono state proposte con la legge nazionale del 31 dicembre 1982 n. 979 per la difesa del mare, di competenza del ministero della Marina mercantile; ma, con l'entrata in vigore della l. 349/1986, sono passate nelle competenze del ministero dell'Ambiente, che però ne decreta l'attuazione di concerto con il ministero della Marina mercantile. Riserve naturali marine vengono considerate le zone di rilevante interesse per le caratteristiche naturali dell'area, in riferimento alla flora e alla fauna sia della porzione marina vera e propria sia di quella costiera.
Le venti riserve individuate con la legge del 1982 (v. tav. f.t.) includono zone molto diverse tra loro per estensione e finalità di tutela: infatti la disciplina in materia è ancora piuttosto generica, e il vero problema è quello di operare una distinzione più netta e operativa tra parchi e riserve. Al 1991 risultano istituite solo cinque riserve naturali marine: Miramare, Ustica, Egadi, dei Ciclopi e Tremiti, ma solo la prima è realmente operativa; il golfo di Orosei è compreso nell'elenco dei nuovi parchi nazionali, istituiti con la legge finanziaria del 1988, e quindi non è sottoposto alle limitazioni procedurali della l. 979/1982. Infatti l'istruttoria tecnica per l'istituzione delle riserve naturali marine è soggetta a un piano generale per la difesa del mare, riferimento programmatico e pianificatorio per tutte le iniziative di tutela degli ambienti marini, che non è stato ancora adottato.
Legislazione. - La legislazione sui parchi nazionali si è venuta sviluppando in maniera frammentaria e disorganica mediante leggi e regolamenti esecutivi che hanno istituito e organizzato i quattro parchi nazionali storici (Abruzzo, Circeo, Stelvio e Gran Paradiso), ai quali nel 1968 si è aggiunto quello della Calabria. Nella carenza di una legge generale che desse uniformità e organicità alla materia, a partire dagli anni Settanta numerosi sono stati gli interventi normativi compiuti attraverso la legislazione regionale. Le regioni a statuto ordinario hanno, infatti, iniziato a legiferare in materia di parchi sulla base del trasferimento ad esse di funzioni amministrative già esercitate dallo stato, trasferimento attuato dal d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 che ha creato i presupposti per l'istituzione di parchi regionali organizzati in modo differente da quelli statali e più adeguato alle esigenze di tutela dell'ambiente nella pianificazione del territorio.
In questa prima fase alle regioni a statuto ordinario è stata attribuita una competenza concorrente con quella statale, finalizzata a favorire interventi per la protezione dell'ambiente, tra cui anche l'istituzione di parchi, limitati, però, a tutelare interessi regionali e non in contrasto con quelli dello stato, alla cui competenza continuavano a essere riservate la creazione e la gestione dei parchi nazionali (art. 4 lett. h e s del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11). Successivamente, con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che ha conferito maggiore organicità ai rapporti tra stato e regioni, l'intera materia della tutela ambientale, compresi i p.n. e le riserve, è stata trasferita alle regioni, mentre per i parchi nazionali questo provvedimento ha mantenuto la situazione inalterata in previsione dell'emanazione di una legge generale. Nell'assetto normativo della materia la l. 8 agosto 1985 n. 431 (la cosiddetta ''legge Galasso'', dal ministro proponente), estendendo le limitazioni previste dalla l. 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, ha attribuito in primo luogo alle regioni e, in via sostitutiva, al ministro per i Beni culturali e ambientali, il compito di attivare le necessarie misure di salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale, disponendo il vincolo paesistico per i parchi e le riserve nazionali e regionali e per le zone limitrofe. In questo contesto si colloca pure la l. 8 luglio 1986 n. 349 che, istitutiva del ministero dell'Ambiente e recante "norme in materia di danno ambientale", ha attribuito al nuovo dicastero competenze primarie in tema di parchi nazionali e facoltà propositiva nel procedimento d'individuazione da parte del governo di aree sulle quali istituire parchi e riserve interregionali.
Negli ultimi decenni le regioni hanno contribuito in modo considerevole alla creazione di aree protette anche se spesso con procedure difformi ed eterogenee, mentre il ministro dell'Ambiente con strumenti legislativi impropri (legge finanziaria 1988 e l. 25 aprile 1989 n. 305) ha previsto l'istituzione di nuovi parchi nazionali (Pollino, Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna, Foreste Cosentinesi, Arcipelago Toscano, Aspromonte), i quali in assenza di una legge-quadro per molto tempo non hanno potuto essere realizzati (la loro gestione è stata però garantita da uno statuto adottato dalle regioni interessate).
I problemi di coordinare l'attività delle regioni, di armonizzare le competenze dello stato, delle regioni e degli enti locali, di realizzare una disciplina maggiormente adeguata alle esigenze delle aree sottoposte a regime speciale da vecchie norme e all'istituzione e alla gestione di nuovi parchi nazionali, di aumentare la percentuale di superficie nazionale protetta mediante l'intervento combinato dello stato e degli enti locali, sono stati finalmente risolti dopo decenni di discussioni parlamentari con l'emanazione di una nuova normativa. Con la l. 6 dicembre 1991 n. 394 la porzione di territorio nazionale del quale è organizzata la gestione per la tutela delle caratteristiche ambientali, per l'incremento del patrimonio arboreo e floro-faunistico, è aumentata considerevolmente passando dal 3,5% al 10%, una quota elevata che ci pone al passo con l'obiettivo indicato dalla Conferenza mondiale sui parchi tenutasi a Bali nel 1982. Questa legge sancisce la creazione di cinque nuovi parchi e consente l'effettiva operatività di quelli per i quali il ministero dell'Ambiente aveva già avviato procedure d'istituzione e di delimitazione dei confini, compresi anche i parchi storici nazionali.
Per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette la nuova normativa, abbandonato il rigido modulo centralistico, prevede un maggiore coinvolgimento degli enti locali (regioni, province, comunità montane) e di associazioni naturalistiche con la creazione di un Comitato per le aree naturali protette. Tale Comitato ha il compito: di stabilire lo stato dell'ambiente, in base alla Carta della natura predisposta dagli esperti dei servizi tecnici nazionali; d'integrare la classificazione delle aree protette; di adottare un programma per la realizzazione e la gestione delle aree naturali protette di carattere nazionale e internazionale; di approvare l'elenco ufficiale delle aree protette. Accanto a questo organismo la l. 394/1991 ha istituito la Consulta tecnica per le aree naturali protette, che ha il compito di esprimere pareri di carattere tecnico-scientifico in materia di aree naturali. Sulla base delle rilevazioni compiute dal Comitato in merito all'assetto naturale e ambientale del territorio, dei dati desunti dalla Carta della natura e delle disponibilità finanziarie dello stato, viene fissato un programma triennale per l'individuazione, la creazione, l'ampliamento e la gestione di nuove aree naturali protette o di quelle già esistenti che il ministro dell'Ambiente presenta al Comitato, il quale è tenuto ad approvarlo entro sei mesi.
Per l'istituzione delle aree naturali protette, individuate e delimitate dall'art. 4 della l. 394/1991, va rilevato che i parchi nazionali sono istituiti e delimitati definitivamente con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Ambiente, sentita la regione; le riserve naturali statali sono istituite con decreto del ministro dell'Ambiente, su parere della regione; nel caso in cui il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni è prevista un'attività gestionale unitaria.
La gestione del parco dipende dall'Ente parco, un organismo dotato di personalità di diritto pubblico, con sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sottoposto alla vigilanza del ministro dell'Ambiente. L'Ente parco può avvalersi di pareri e proposte da parte della Comunità del parco, organo consultivo e propositivo, con il compito di promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale degli aggregati umani residenti nel parco o nelle sue vicinanze. Per l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco è prevista, inoltre, l'adozione di un regolamento da parte dell'Ente parco che è chiamato ad approvare anche il ''piano per il parco'' che disciplina, tra l'altro, l'organizzazione del territorio e un sistema di protezione graduale delle aree vincolate.
Stabilite le modalità per la creazione di riserve naturali statali, di p.n. regionali e di aree protette marine, la l. 394/1991 istituisce nuovi parchi (Cilento e Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella, Val Grande, Vesuvio, per i quali l'ordinanza ministeriale 4 dicembre 1992 stabilisce misure di salvaguardia) e indica numerose aree marine di reperimento che, insieme con quelle sottoposte a tutela dalla l. 31 dicembre 1982 n. 979, potranno diventare nuovi parchi e riserve marine.
La l. 394/1991 sancisce inoltre numerose agevolazioni fiscali per i diversi tipi di contributi (cessione di immobili, denaro, donazioni, ecc.) devoluti agli enti di gestione di parchi e riserve, allo stato e alle associazioni naturalistiche senza scopo di lucro, che svolgano attività di protezione e tutela dell'ambiente. Questa legge contiene principi generali che estendono ai parchi e alle riserve naturali il divieto di caccia e l'applicazione di sanzioni penali a chi violi le norme sulle aree protette. La nuova normativa favorisce, inoltre, la creazione di posti di lavoro nei parchi, l'incremento dell'artigianato, lo sviluppo dell'agricoltura biologica e dell'agriturismo, e prevede la possibilità d'immettere sul mercato prodotti a denominazione di origine controllata (doc) contrassegnati con il marchio del parco.
Numerose sono anche le fonti normative comunitarie in tema di protezione del patrimonio arboreo e floro-faunistico e dell'ambiente, per l'attuazione di una politica e di un programma di azione della CEE in materia ambientale. Sul piano internazionale è da segnalare l'istituzione di un comitato, in base a un accordo italo-francese stipulato il 19 gennaio 1993, per la creazione di un parco marino internazionale alle Bocche di Bonifacio con l'incarico di gestirne l'area. Vedi tav. f.t.
Bibl.: A. Loiodice, Parchi naturali: tendenze evolutive, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, vol. 3°, Milano 1988, pp. 385-414; A. Canu, G. Indelli, Le oasi del WWF: storia, ambiente, itinerari dei paradisi naturalistici italiani, ivi 1989; Pianificazione e gestione di parchi naturali, a cura di F. Viola, ivi 1989; A. Loiodice, L. Spagnoletti, Parchi naturali, in Enciclopedia giuridica, xxii, Roma 1990; E. Pranzini, G. Valdré, La gestione dei parchi e delle aree protette, ivi 1991; L. Fanelli, La nuova legge sulle aree protette: parchi e riserve naturali in Italia, in Informatica e diritto, 1992, pp. 874 ss.; M. Ubertini, Organizzazione delle aree naturali protette e competenze degli enti gestori nella legge-quadro sulle aree protette (l. 394/91), in Diritto dell'agricoltura, 1992, pp. 91 ss.; G. Tutumello, Profili di tutela dei parchi nella legge-quadro sulle aree protette, in Il Consiglio di Stato, 1992, ii, pp. 773 ss.