Istituti di p. Organismi attivi in sede di applicazione della legislazione sociale e in particolare nel settore delle assicurazioni sociali. Attualmente disciplinati dalla l. 152/2001, sono considerati persone giuridiche di diritto privato che svolgono funzioni di pubblica utilità.
La prima forma di p. risale al 1917, quando venne disciplinata la tutela dei lavoratori agricoli infortunati. Successivamente, nel 1923 la normativa fu estesa alle prestazioni previdenziali. Con l’avvento del fascismo si costituì un istituto unico denominato Patronato nazionale per l’assistenza sociale. Caduto il regime e sorte le associazioni sindacali libere, furono costituiti nuovi istituti a tutela dei lavoratori, quali l’INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) della CGIL e le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), tanto che la loro costituzione rese necessaria l’entrata in vigore del decreto 804/1947 che dettasse una disciplina apposita. L’art. 12 della l. 300/1970 ha riconosciuto a questi istituti il diritto di svolgere la loro attività anche all’interno delle aziende.
Nel diritto canonico, privilegio legale che si concretizza soprattutto in un diritto di conferimento di un ufficio ecclesiastico. Dopo la scoperta dell’America e le progressive conquiste di Spagna e Portogallo, il diritto di p. fu rivendicato ed esercitato dalle due monarchie. Analogamente si comportarono tutti i paesi europei. Concesso dal papa ai sovrani in cambio del loro impegno in difesa del potere temporale ed esercitato dai monarchi e dai loro viceré, il p. si concretizzava in una serie di diritti e di doveri degli Stati in materia ecclesiastica, che prevedevano, tra le altre cose, il controllo statale nella nomina dei vescovi, l’invio e il richiamo dei missionari, la convocazione di sinodi e concili.