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Pauli Sententiae

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Opera («Sentenze di Paolo») della giurisprudenza postclassica romana, che un tempo si riteneva ispirata ad altra precedente del giurista classico Paolo Giulio, ma che oggi si fa per lo più risalire, almeno nella sua prima stesura, a un’età compresa tra la fine del 3° e l’inizio del 4° sec. d.C. Contiene non solo passi di Paolo e di altri giuristi romani, ma anche epitomi di costituzioni imperiali, alcune delle quali emanate nel 5° sec., a testimonianza dei numerosi interventi di integrazione e aggiornamento che essa certamente subì, nel corso del tempo. Ebbero ampia fortuna in quell’epoca di decadenza degli studi giuridici, giacché, essendo redatte con particolare semplicità e chiarezza, si prestavano a facilitare l’applicazione del diritto. Per lo stesso motivo numerose altre fonti (in particolare, la lex Romana Wisigothorum) le fecero proprie, così da trasmetterle, nella forma in cui oggi si leggono, ordinate in 5 libri, divisi a loro volta in capitoli. In diverse occasioni l’autorità imperiale ne sancì la piena validità, autorizzandone la citazione in giudizio: in tal senso si espressero, per esempio, sia Costantino, in una costituzione del 327, sia Valentiniano III, circa un secolo dopo, nella celebre legge delle citazioni.

Vedi anche
Giulio Pàolo Pàolo, Giulio (lat. Iulius Paulus). - Giurista romano (sec. 3º d. C.). Si conoscono di Paolo, Giulio ottantasei opere (in 319 libri), oltre le note a opere altrui. Fra le maggiori sono i commenti ad Edictum e ad Sabinum. Grande fu la fama che godette presso i contemporanei e i posteri: fu uno dei cinque ... Latino Pacato Drepànio Pacato Drepànio, Latino (lat. Latinius Pacatus Drepanius). - Retore gallo (sec. 4º d. C.), amico di Ausonio e di Simmaco; capo di una legazione a Roma (389), pronunciò un panegirico di Teodosio, a noi giunto, interessante come documento storico. legge delle citazioni Costituzione emessa nel 426 a Ravenna dall’imperatore romano d’Occidente Valentiniano III e diretta a disciplinare in giudizio le modalità con cui le parti, al fine di vincere la lite, potevano richiamare i pareri forniti sul caso di specie, o su casi simili, dai giuristi di età classica. La legge ... costituzioni imperiali Atti con i quali gli imperatori romani dettavano norme nuove, modificando così l’ordinamento vigente; furono dette anche leges, in età tardo-antica, allorché per la scomparsa delle leggi popolari ed essendo state a queste equiparate, le costituzioni imperiali rimasero in effetti l’unica fonte del diritto ...
Categorie
  • FONTI in Strumenti del sapere
Tag
  • COSTITUZIONI IMPERIALI
  • LEGGE DELLE CITAZIONI
  • AUTORITÀ IMPERIALE
  • VALENTINIANO III
  • GIURISPRUDENZA
Vocabolario
tot capita, tot sententiae
tot capita, tot sententiae 〈tòt kàpita tòt sentènzie〉 (lat. «tante teste, tanti pareri»). – Variante del proverbio lat. quot homines tot sententiae (v.).
latae sententiae
latae sententiae ‹làte sentènzie› locuz. lat. (propr. «di sentenza pronunciata»). – Nel Codice di diritto canonico è detta poena l. s. la pena così congiunta alla legge, o al precetto, che vi si incorre per il fatto stesso di averli trasgrediti...
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