Il regime giuridico internazionale della pesca si riferisce in particolare alla pesca effettuata nelle acque marine e si basa sulla distinzione tra mare territoriale e alto mare (Mare).
In base al diritto internazionale generale, nel mare territoriale lo Stato costiero gode di diritti esclusivi in materia di pesca e sfruttamento delle risorse biologiche ivi presenti. Ai sensi della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, lo Stato costiero ha inoltre il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse ittiche nella zona economica esclusiva, nella quale la pesca costituisce l’oggetto principale dell’attività economica dello Stato costiero. Questo ha dunque la la facoltà di determinare la quantità massima di risorse ittiche sfruttabili da altri Stati. Diverso è invece il regime dell’alto mare, dove vige libertà di pesca.
La cooperazione internazionale nella regolamentazione della pesca. - Ai fini della regolamentazione e del controllo delle attività alieutiche, nonché della conservazione delle risorse ittiche nelle acque marine, di particolare rilievo sono le attività svolte dalle competenti organizzazioni internazionali, sia universali che regionali.
Nell’ambito dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, ad esempio, è stato istituito il Comitato permanente delle pescherie (COFI, Committee on Fisheries), aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri della FAO. Esso ha il compito di elaborare programmi di intervento nel settore della pesca, monitorare il livello di inquinamento delle risorse marine, proporre regolamenti per la gestione degli stock di pesce e coordinare le attività delle organizzazioni regionali istituite per gli stessi fini. In ambito europeo, la pesca costituisce una politica comune dell’Unione Europea (Pesca. Diritto dell’Unione Europea).
Pesca. Diritto dell’Unione Europea