POLIZIA (XXVII, p. 681; App. II, 11, p. 568)
Polizia scientifica (XXVII, p. 686). - La raffinatezza e la perfezione raggiunte dalla tecnica criminale, che risente anch'essa degli effetti del progresso, la mobilità spesso sorprendente degli autori del crimine, che si spostano con ogni mezzo da un campo all'altro di azione, superando anche i limiti posti dai confini nazionali, esigono l'intervento di un organismo centrale che, raccogliendo particolareggiate informazioni su ogni reato, le elabori con il sussidio di speciali sistemi di valutazione in base alla visione panoramica e complessiva dei fenomeni criminosi, e le armonizzi in un programma organico.
Negli ultimi anni si è perciò determinata una radicale evoluzione del concetto di p. scientifica i cui lineamenti costitutivi, mentre hanno assunto una più chiara e netta definizione teorico-dottrinale, hanno anche acquisito una più concreta capacità di orientamento dell'attività di p. verso l'applicazione metodica di sistemi tecnici alle indagini inerenti alla duplice funzione sopra accennata.
In Italia, questa radicale evoluzione si è praticamente concretata in una imponente prova sperimentale già in atto, costituita dal nuovo Istituto superiore di polizia con sede in Roma, che ha sostituito la Scuola superiore di polizia o, come era stata chiamata inizialmente, la Scuola di polizia scientifica.
L'Istituto è un complesso organico (posto alle dipendenze del ministero dell'Interno, direzione generale della Pubblica Sicurezza), che provvede secondo le sue attribuzioni istituzionali al coordinamento tecnico-scientifico dei servizî espletati dagli organi della p. giudiziaria ed alla specializzazione del personale di polizia. È caratterizzato da tre funzioni preminenti: scientifica, tecnica e didattica.
Nello svolgimento dell'attività scientifica promuove ed esegue studî e ricerche sui metodi da applicare nelle indagini di polizia giudiziaria, sulla prevenzione dei reati e sulle cause della criminalità.
Nell'esercizio dell'attività tecnica provvede: a) alla identificazione delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità di cui all'art. 4 t. u. leggi p. s. (r. d. 18 giugno 1931, n. 773) ed agli artt. 1 e 2 l. 27 dicembre 1956 n. 1423; b) alla identificazione delle persone arrestate e dei cadaveri di sconosciuti; c) alla esecuzione dei rilievi tecnici sul luogo del reato e degli accertamenti tecnici necessarî alla identificazione degli autori di reato, ai sensi dell'art. 309 ultimo capoverso del cod. proc. pen.; d) all'aggiornamento degli schedarî centrali dei reati e della criminalità e degli schedarî sussidiarî, in base alle segnalazioni degli organi di p. ed alle notizie che l'Istituto può richiedere agli organi medesimi e ad altre autorità; e) all'assistenza tecnica diretta agli organi di p. specie nei casi di indagini complesse e comunque attinenti a reati di particolare gravità; f) alla esecuzione di studî e ricerche sui corpi e sulle tracce in genere di reato ai sensi degli articoli 222 e seguenti cod. proc. pen. g) alla esecuzione di studî e ricerche sulle cose che siano state confiscate nei procedimenti penali.
L'Istituto presiede, infine, alla organizzazione di gabinetti di p. scientifica provinciali, dei quali controlla l'attività, ed esercita per le materie di propria competenza la consulenza tecnica per le amministrazioni dello stato.
Quale organo didattico l'Istituto provvede al perfezionamento professionale dei funzionari di p. s. e degli ufficiali del corpo delle guardie di p. s.; svolge corsi di specializzazione per ufficiali ed agenti di p. giudiziaria destinati all'esercizio di attività tecnica di polizia; svolge corsi di specializzazione per il personale di altre amministrazioni dello stato che ne facciano richiesta.
Per il conseguimento di tali finalità, presso l'Istituto hanno sede i seguenti servizî tecnici a carattere nazionale: a) Servizio centrale di identità preventiva; b) Servizio centrale di identità giudiziaria; c) Servizio centrale psico-biografico e di antropologia criminale; d) Servizio centrale di ricerche di criminalistica; e) Servizio centrale di rilievi tecnici e di documentazione; f) Servizio centrale delle investigazioni tecniche di p. giudiziaria. A detti servizî sono annessi schedarî a carattere nazionale e laboratorî di ricerche scientifiche (medicina legale, ricerche biologiche, chimica, merceologia, fisica, balistica, fotografia, cinematografia) dotati di moderne attrezzature.
Il fenomeno criminoso viene affrontato nella sua interezza e cioè studiato e vagliato in ogni suo aspetto: antropologico, sociale e giuridico, perché esso sia contenuto nei limiti più ristretti e represso con la dovuta tempestività ed energia. Vedi tav. f. t.
Polizia femminile. - Corpi di p. femminile esistono già da tempo in molti. stati, quali la Gran Bretagna, gli S. U. A., la Svizzera, l'Olanda, la Francia, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Polonia, l'Australia e la Russia. La Gran Bretagna è quella che, in materia, ha tradizioni più antiche: la p. femminile vi fu costituita nel 1883 e si è sviluppata nella forma attuale dopo la prima guerra mondiale. Le appartenenti a tale corpo, pur essendo preferibilmente impiegate in compiti che le mettono in contatto con donne e fanciulli, hanno posizioni e responsabilità pari ai colleghi uomini e compiono anche servizî di pattugliamento.
Negli S. U. A. la p. femminile si è particolarmente sviluppata dopo la prima guerra mondiale e ha come compito principale quello di intervenire in situazioni di pericolo in cui si possono trovare donne e minori.
In Italia è stato istituito, con l. 7 dicembre 1959 n. 1083, un corpo di p. femminile formato di ispettrici di p. (carriera direttiva) e assistenti di p. (carriera di concetto). Suo compito è quello di collaborare con la polizia maschile, completandone e perfezionandone l'opera in tutti quei compiti, soprattutto preventivi, nei quali l'opera della donna si presenta particolarmente efficace. Fra i compiti affidati alla p. femminile sono da ricordare: prevenzione e accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe, nonché dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori; indagini e atti di p. giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno; vigilanza e assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di p. giudiziaria o che siano stati convocati presso gli uffici di pubblica sicurezza; e in genere sono affidati alla p. femminile compiti di assistenza nei confronti di donne e di minori in stato di abbandono morale e sociale.