POLIZIA (XXVII, p. 681; App. II, 11, p. 568; III, 11, p. 445)
In quest'ultimo decennio numerosi sono stati i provvedimenti presi, con i quali tuttavia si è proceduto a delle riforme settoriali senza dar corso, invece, a una riforma completa ed efficiente del corpo di p. al fine di adeguarne l'organizzazione alle moderne esigenze di prevenzione e repressione. Tra l'altro è tuttora vigente il Testo unico delle leggi di P. S., risalente al 1931, le cui norme si uniformano al sistema politico dell'epoca e di cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di diversi articoli.
Tale situazione ha creato un notevole disagio morale, funzionale e strutturale nell'organizzazione della p. e le conseguenze possono sostanzialmente ravvisarsi nel progressivo deterioramento dell'ordine pubblico, nel mancato adeguamento degli organici, nel continuo depauperamento della forza, nella decadenza della certezza del diritto dovuta alla rapida evoluzione legislativa, nel notevole aggravamento degl'impegni di servizio e infine nell'inadeguatezza delle retribuzioni.
Di fronte alla crisi dell'amministrazione di Pubblica Sicurezza non mancano iniziative parlamentari intese a migliorarne lo stato, e i cui punti essenziali possono così sintetizzarsi: smilitarizzare il corpo di P. S. istituendo un servizio civile di p. con unificazione dei ruoli degli ufficiali e dei funzionari con medesime attribuzioni; riconoscere la libertà sindacale con quelle modalità dettate dalla peculiarità delle funzioni esercitate, con l'esclusione del ricorso al diritto di sciopero: completa riorganizzazione dell'istituto, con il trasferimento tra l'altro dei compiti burocratici e amministrativi non pertinenti la P. S. agli enti locali e alle amministrazioni periferiche dello stato; divieto d'impiego del personale in compiti estranei alle funzioni di p.; adeguamento del trattamento economico e normativo a quello degli altri dipendenti statali che hanno compiti meno rischiosi.
Per arginare il fenomeno della criminalità in continuo aumento, sono state fatte diverse proposte di modifica dell'attuale organizzazione della P. Giudiziaria. Tra queste la creazione di un corpo speciale alle dipendenze del procuratore generale presso la Corte di Cassazione in aggiunta agli attuali organi; il rafforzamento dei nuclei già esistenti presso le Procure generali delle Corti di Appello; infine, l'istituzione di un unico corpo di P. G. con dipendenza gerarchica oltre che funzionale dall'Autorità Giudiziaria.
Le molteplici attività svolte dalla p. sono state riordinate e modificate con diversi provvedimenti di cui è opportuno evidenziare i più salienti e di maggior rilievo divisi per le varie branche in cui l'attività stessa viene espletata.
Polizia Giudiziaria.
A seguito di gravissimi e continui episodi di criminalità comune e politica che hanno giustamente sollevato profonda indignazione e legittime preoccupazioni nella pubblica opinione, sono state emanate disposizioni a tutela dell'ordine pubblico con la l. 25 maggio 1975, n. 152, al fine d'impedire quelle azioni che turbano la pace e la tranquillità sociale (v. anche procedura penale, in questa App.).
Con tale legge sono stati ritoccati e perfezionati istituti che si erano dimostrati inefficienti di fronte alle nuove forme di delinquenza organizzata caratterizzata in particolare da due tipi di reati: il sequestro di persona e la rapina a mano armata.
Va in proposito rilevato che con d. l. 11 apr. 1974, n. 99, contenente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, il governo procedette a una mini-riforma del codice penale (innovando alcuni istituti in favore del reo: circostanze del reato, continuazione, recidiva, sospensione condizionale della pena). Dopo qualche mese dall'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto suindicato si cominciò a sentire una vera e propria crisi della sicurezza in ordine ai beni e alla vita dei cittadini, sicché per fronteggiare tale situazione fu emanata la l. 14 ott. 1974, n. 497, contenente norme contro la criminalità, con la quale furono apportati: aumenti delle pene in ordine ai reati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina: modifica dell'art. 225 c. p. p., per cui è consentito all'ufficiale di P. G. di procedere all'interrogatorio dell'imputato, dell'indiziato o del fermato; arresto anche fuori dei casi di flagranza del contravventore agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale; infine aggravamenti alle pene previste dalla l. 2. ott. 1967, n. 895, sul controllo delle armi.
Pur avendo dato tali norme risultati positivi, la criminalità tuttavia continuava ad aumentare, sicché il legislatore interveniva con la legge sull'ordine pubblico dando strumenti più adeguati e conferendo maggiore capacità d'azione alle forze preposte alla tutela della sicurezza pubblica. In particolare il provvedimento si articola in una serie coordinata di disposizioni di natura processuale e sostanziale che possono così riassumersi:
a) riforma di quegl'istituti processuali che presentano smagliature tali da consentire a delinquenti sempre più agguerriti e smaliziati di sfuggire all'intervento repressivo;
b) permettere in campo penale una più sicura repressione di quelle forme di criminalità;
c) estensione delle norme in materia di prevenzione in quei settori di delinquenza a vasto raggio che costituiscono un pericolo per l'ordinamento statale;
d) migliore tutela passiva delle forze di polizia.
Maggiore ampiezza viene concessa alla P. G. in ordine al fermo di indiziati di reati previsto dall'art. 238 c.p.p., consentendo che esso possa essere eseguito quando vi è sospetto di fuga nei confronti delle persone a carico delle quali sussistono suíficienti indizi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a 6 anni di reclusione (e qui l'innovazione rispetto alla normativa precedente che richiedeva come condizione che per il reato fosse obbligatoria la cattura), ovvero di un delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, fucili a canna mozza, munizioni destinate alle predette armi o materie esplodenti.
Rimane poi ferma la facoltà concessa agli ufficiali di P. G. di procedere all'interrogatorio dell'arrestato e del fermato e di compiere taluni specifici atti. In proposito si deve rilevare che con l. 14 agosto 1974, n. 360, la qualifica di ufficiale di P. G. è stata estesa anche ai vice questori vicari (precedentemente fino a commissario capo di P. S.).
L'art. 225 c.p.p. prevedeva che l'ufficiale di P. S. in caso di flagranza e quando vi era urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce poteva, tra l'altro, procedere all'interrogatorio d ell'arrestato.
Rilevatosi che il sistema aveva dato luogo a inconvenienti, con l. 5 dic. 1969, n. 932, il potere d'interrogare l'arrestato fu tolto alla P. G.; ma in seguito, constatato che non poteva più fronteggiarsi la delinquenza, fu restituito alla P. G. il potere suddetto, peraltro in contrasto con la legge delegante di riforma del codice di rito, la quale esplicitamente esclude che la P. G. possa, anche per delega del P. M., procedere all'interrogatorio del sospettato.
In casi particolarmente gravi e urgenti che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A. G., gli ufficiali o agenti della forza pubblica possono, secondo la legge citata (art. 4), procedere all'identificazione e alla perquisizione, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e la presenza in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo non appaiano giustificabili. La perquisizione può estendersi sempre per gli stessi fini al mezzo di trasporto utilizzato.
Nella legge predetta sono contenute inoltre disposizioni concernenti il ricorso alle armi da parte degli appartenenti alle forze di p. e le garanzie assicurate ai suddetti in ordine al rischio di un procedimento iniziato nei loro confronti per fatti concernenti il servizio.
Viene innanzitutto modificato il primo comma dell'art. 53 c. p. e sono precisate le condizioni che rendono legittimo il ricorso alle armi da parte delle forze di p. attraverso una casistica dell'esimente prevista nell'articolo citato. L'estensione dei casi in cui l'appartenente alle forze dell'ordine può far ricorso all'uso delle armi è sempre peraltro subordinata al principio che l'uso delle stesse avvenga per vincere una resistenza opposta all'autorità, sicché esso deve considerarsi legittimo soltanto ove tale resistenza si caratterizzi come attiva; consista cioè nell'effettiva opposizione di una forza illegittima a quella legittima degli agenti dell'ordine secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Le norme poi a tutela degli appartenentì alle forze di p. sono a loro volta determinate dall'esigenza d'impedire che gli appartenenti alle forze dell'ordine siano esposti al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati concernenti l'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
Com'è noto, con la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 16 c. p. p., norma posta a presidio della garanzia funzionale dell'attività della forza pubblica per fatti reati commessi in servizio e a causa del servizio, gli appartenenti alle forze dell'ordine sono stati esposti a procedimenti penali senza alcuna discriminazione.
Ora è pur vero che, com'è stato sostenuto, l'attività funzionale dei pubblici ufficiali è tutelata dal citato art. 53 c. p.; tuttavia molto di rado, specie nelle azioni individuali, le condizioni di non punibilità di un fatto previsto dalla legge come reato e commesso in servizio di p., si possono considerare evidenti; sicché sussiste in concreto la possibilità dell'inizio di un procedimento penale. Tutto ciò influisce negativamente sugli appartenenti alle forze dell'ordine, costrette a mettere a repentaglio la propria incolumità fisica o a sacriflcare la propria vita per timore che l'uso delle armi, da loro eventualmente fatto per imporre il rispetto della legge o gli ordini dell'autorità, li esponga all'arresto o al processo e a trascurare il proprio dovere di fronte a manifestazioni criminali.
L'attuale disciplina discrimina non solo le condotte legittime delle forze dell'ordine, ma non consente che da denunce arbitrarie, interessate o avventate, consegua l'immediata incriminazione del tutore dell'ordine. Con le nuove disposizioni è infatti attribuita l'esclusiva competenza dell'inizio dell'azione penale al procuratore generale della Corte di Appello, organo più idoneo a valutare approfonditamente i fatti e stabilire se si debba procedere o richiedere l'archiviazione.
La posizione del procuratore generale, per effetto della quale in particolare egli dev'essere informato dal procuratore della Repubblica di ogni notitia criminis ex art. 233 c. p. p. e ha il potere di avocazione di cui all'art. 234, comma 2 c.p.p., giustifica tale attribuzione per soddisfare le esigenze concrete suindicate.
Il potere del procuratore generale è limitato alla sola richiesta di archiviazione, sulla quale dovrà decidere se occorre procedere o meno la sezione istruttoria presso la Corte di Appello, quale organo giudicante. Nei casi previsti il procuratore generale è tenuto a informare il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipende l'indiziato affinché ne diano allo stesso immediata notizia: l'informativa equivale alla comunicazione giudiziaria. Naturalmente, alla stregua delle norme processuali, se dopo il decreto di archiviazione sopravvengono nuovi elementi il procuratore generale può sempre iniziare l'azione penale.
Agl'indiziati viene poi garantita una difesa per il processo intentato nei loro confronti per fatti concernenti il servizio: è stabilito che gl'interessati possono servirsi dell'avvocatura dello Stato e inoltre possono ottenere il rimborso delle spese e degli onorari di difesa anche nel caso di patrocinio liberamente prescelto; in quest'ultimo caso le spese della difesa sono a carico del ministero dell'Interno, salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Altre disposizioni in materia di ordine pubblico sono state emanate con la l. 8 ag. 1977, n. 533, la quale modifica alcune delle precedenti norme contenute nella citata l. n. 152 del 1975. In particolare viene vietato l'uso, senza giustificato motivo, dei caschi protettivi o di qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, e soprattutto in occasione di manifestazioni che si svolgono nei luoghi suddetti a eccezione di quelle di carattere sportivo che comportano tale uso. Inoltre nel corso del procedimento per reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonché per delitti contro la personalità dello stato previsti dagli artt. 241, 285, 286, 306 c. p. e per quelli relativi alla ricostituzione del Partito fascista, il giudice può disporre sempre il sequestro dell'immobile sede di enti (cosiddetti covi), associazioni o gruppi quando in tali sedi siano rinvenute armi da sparo, esplosivo od ordigni esplosivi o incendiari ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Infine sono previsti aggravamenti di pena per il furto semplice o aggravato o per la rapina se sono commessi su armi, munizioni o esplosivi, sulle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi.
Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo.
Allo scopo di predisporre strumenti organizzativi, tecnici e operativi adeguati per l'azione contro il terrorismo, con d. min. 1° giugno 1974 è stato istituito alle dirette dipendenze del Capo della p. un Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo, cui è affidato il coordinamento operativo dell'informazione e dell'intervento ai fini della sicurezza interna, per la prevenzione e la repressione del terrorismo.
Per dotare l'Ispettorato di mezzi indispensabili ad assolvere gli scopi per cui è stato istituito sono stati costituiti, alle dirette dipendenze dell'Ispettorato stesso, nuclei regionali e interregionali che operano anche d'iniziativa in assoluta sintonia e collaborazione di uomini e mezzi, per rendere più efficiente l'organizzazione provinciale e l'attuazione dei servizi. Con la l. 24 ott. 1977, n. 801, sull'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di stato, tali compiti sono stati devoluti al Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE) alle dirette dipendenze del ministro dell'Interno che ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del presidente del Consiglio dei ministri (art. 6).
Armi. - La materia è stata disciplinata con l. 2 ott. 1967, n. 895, contenente disposizioni per il controllo delle armi, successivamente modificata con la l. 14 ott. 1974, n. 497, la quale ha apportato degli aggravamenti alle pene al fine di renderle più efficienti, tenuto conto che in quasi tutti i reati di rapina e di sequestro di persona i criminali sono armati, e che al fine di altri reati le armi rappresentano un mezzo che aggrava la pericolosità e i danni accrescendo il turbamento della pubblica opinione. Successivamente, con l. 13 apr. 1975, n. 110, sono state emanate norme integrative della disciplina vigente.
Mafia. - Con l. 31 maggio 1965, n. 575, sono state emanate disposizioni contro la mafia che vengono applicate agl'indiziati di appartenere ad associazioni mafiose senza la preventiva diffida, diversamente da quanto la l. 27 dic. 1956, n. 1423, prevede per le altre persone socialmente pericolose. Tali disposizioni si riferiscono a una categoria di persone diverse da quelle cui fa riferimento la citata l. del 1956, n. 1423, e sono qualificate da maggior rigore.
Il termine associazione mafiosa, pur non essendo definito dalla legge, ha nel linguaggio comune un significato univoco e limiti ben definiti; esso si richiama a noti fenomeni di grave antisocialità ben individuati e circoscritti sul piano concettuale, sociologico e legale.
La legge a tutela dell'ordine pubblico stabilisce che le norme sulla mafia si applicano a quattro categorie di persone che in vario modo attentano concretamente e gravemente all'ordinamento statale nell'intento di sovvertirlo: si tratta di persone estremamente pericolose, dalle cui attività il legislatore deve adeguatamente difendere la collettività. La disposizione individua tali persone in: 1) coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a realizzare l'intento suindicato con la commissione di reati contro la sicurezza dello stato e l'incolumità pubblica e privata; 2) coloro che hanno fatto parte di associazioni politiche disciolte perché di stampo fascista, che continuano a svolgere attività analoga alla precedente; 3) coloro che con azioni positivamente rilevanti compiono atti diretti alla ricostituzione del Partito fascista; 4) coloro che, già condannati per un delitto relativo alle armi da guerra o tipo guerra continuano a comportarsi in modo pericoloso per la società. Un'espressa previsione si riferisce agl'istigatori, ai mandanti e ai finanziatori, i quali subdolamente alimentano la rete delle persone indiziate e costituiscono un pericolo addirittura più grave degli stessi esecutori. È prevista infine l'applicazione della legge sulla mafia anche ad alcune delle categorie di persone alle quali per la l. del 1956, n. 1423, erano applicabili le misure di prevenzione, e così a quelle categorie per cui si è reso necessario un meccanismo più energico di quello stabilito da quest'ultima legge.
Alcune norme di caaattere strumentale consentono al procuratore della Repubblica di compiere automaticamente le indagini necessarie per impedire che la persona, cui è stata inflitta la misura di prevenzione, possa sottrarsi all'obbligo di raggiungere il comune soggiorno.
Viene infine introdotta una nuova misura di prevenzione: la sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni. La rati0 dell'innovazione risiede nel fatto che dette persone dispongono di notevoli patrimoni che utilizzano per la loro attività antisociale.
Polizia Amministrativa.
In questa materia rilevante è la l. 14. ott. 1974, n. 524, che ha modificato del tutto il sistema relativo al rilascio delle licenze per lo spaccio di bevande con contenuto alcolico superiore al 12% del volume. Invero è stata espressamente abrogata non solo la competenza del prefetto (e nel contempo sono state sollevate le questure dall'onere dell'istruttoria delle domande, che ora è attribuito ai comuni), ma anche tutta la disciplina relativa alle commissioni provinciali contro l'alcolismo che costituivano un istituto fondamentale nella regolamentazione degli esercizi pubblici in esame. Mentre, infatti, il rilascio delle licenze rimane attribuito alla competenza delle autorità di P. S., limitata al solo questore, la determinazione dei limiti alla dislocazione degli esercizi pubblici per la vendita e il consumo delle bevande è ora attribuita esclusivamente ai comuni in base a una particolare procedura. Di particolare rilevanza le norme contenute nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, in attuazione della delega contenuta nella l. 22 luglio 1975, n. 382 (sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della P. A.), hanno innovato quasi del tutto l'intera materia disciplinata dal T.U. delle leggi di P. S. Infatti, le funzioni amministrative relative alla p. urbana e rurale sono ora devolute ai comuni (art. 19), salvo il potere del ministro dell'Interno d'impartire, per esigenze di P. S., tramite il Commissario del governo, direttive ai sindaci che sono tenuti a osservarle; resta, comunque, ferma la facoltà degli ufficiali e agenti di P. S. di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di p. al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello stato, regioni o enti locali.
Scuola di Polizia.
La materia è stata riordinata e aggiornata in base alle continue esigenze del paese. Lo svolgimento dei corsi d'istruzione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento del personale del corpo di P. S. è demandato alle seguenti scuole:
a) Accademia del corpo di P. S. istituita con l. 9 giugno 1964, n. 405, la quale provvede ai corsi d'istruzione per allievi ufficiali e ai corsi di applicazione, aggiornamento e specializzazione per ufficiali del servizio permanente. La nomina a ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente dopo la conclusione con esito favorevole di un corso biennale presso l'Accademia. Le modalità di svolgimento del corso, l'ordinamento degli studi, le materie d'insegnamento e i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale sono stabiliti nel regolamento approvato con d. P. R. 29 dic. 1964, n. 1593. La durata degli altri corsi d'istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del ministro dell'Interno;
b) Scuola sottufficiali di Nettuno, con il compito di provvedere ai corsi di addestramento professionale per allievi sottufficiali, mediante corsi della durata di un anno ai quali possono partecipare, previo esame di concorso, le guardie che abbiano almeno tre anni di servizio, ridotti a due per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma d'istruzione secondaria, e a uno per quelli in possesso di diploma d'istruzione secondaria di 2° grado. Fino al 1968 la predetta scuola aveva sede a Roma;
c) Scuole allievi guardie di Roma, Alessandria e Bolzano che hanno il compito di provvedere ai corsi d'istruzione per . allievi guardie di P. S., nonché ai corsi di perfezionamento e di specializzazione per guardie di P. S.;
d) Centro addestramento Polizia stradale di Cesena, che ha il compito di provvedere ai corsi di specializzazione e di abilitazione ai servizi di p. stradale;
e) Scuola alpina di P. S. di Moena, che ha il compito di provvedere alla preparazione dei militari di P. S. per l'impiego nelle zone di montagna e di frontiera, mediante corsi per sciatori, per rocciatori e di soccorso alpino;
f) Centro addestramento nautico e sommozzatori della P. S. con sede a Livorno, cui è demandato il compito di provvedere ai corsi di qualificazione, di riqualificazione e di specializzazione per il personale necessario ai servizi nautici dì P. S.
Le attribuzioni delle scuole di cui alle lettere b), c), d), e) sono stabilite con d. min. 12 luglio 1961, mentre quelle di cui alla lettera f con d. min. 15 dic. 1963;
g) Centro di addestramento di p. di frontiera con sede a Ventimiglia, presso la sezione di p. di frontiera;
h) Centro di addestramento di p. ferroviaria con sede a Bologna, presso il Compartimento di P. S.;
i) Centro addestramento tecnico istituito a Roma nel 1964, con il compito di provvedere ai servizi tecnici e della motorizzazione con corsi biennali per meccanici, riparatori, elettrauto, tecnici elettrici e apparecchiatori telefonici;
l) Centro psicotecnico con sede a Roma, cui è devoluto il compito di provvedere alla selezione del personale sia all'atto dell'arruolamento che dell'assegnazione di incarichi di specializzazione.
Al riguardo va rilevato che con l. 26 giugno 1962, n. 885, è stato istituito presso il ministero dell'Interno il ruolo degli ufficiali medici del corpo di P. S. con il compito di dirigere il servizio sanitario centrale e nelle zone o presso i reparti cui sono assegnati; di accertare l'idoneità psico-fisica ai servizi ordinari e speciali del personale del corpo; di provvedere all'assistenza igienica e sanitaria di detto personale, nonché all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative.
Diritto di libertà e di organizzazione sindacale.
Al fine di rimuovere il divieto sancito dal d. lgt. 24 apr. 1945, n. 205, che proibisce al personale civile e militare della p. di appartenere sia a partiti politici che ad associazioni sindacali, sono state presentate alcune proposte di legge con cui si estendono i diritti fondamentali del cittadino anche agli appartenenti alle forze di polizia.
L'aspirazione alla libertà di associazione sindacale tra le forze di p. in questi ultimi tempi si è fatta più viva sia in relazione alle sperequazioni del trattamento economico che alle disfunzioni dei servizi nonché alla non obiettiva utilizzazione del personale. Certo il problema non è di facile soluzione in quanto occorrerà conciliare l'esigenza del servizio con le libertà democratiche.