Attività di vigilanza e di custodia al servizio di stabili destinati a uso esclusivo o prevalente di abitazione di più nuclei familiari. Tale prestazione, disciplinata dalle l. n. 401/1952 e dalla l. n. 109/1954, nonché dal contratto collettivo 30 aprile 1938, presenta alcuni aspetti particolari rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato. Tali peculiarità discendono dalla natura del datore di lavoro e dal tipo di servizio (pulizia, custodia e vigilanza) affidato al lavoratore. Alcuni istituti sono regolati da leggi speciali, come la l. n. 215/1953, sulla gratifica natalizia, la l. n. 111/1954, sull’estensione delle feste infrasettimanali, e la l. n. 526/1956, sul trattamento economico del lavoro prestato nei giorni festivi. La concessione dell’alloggio al portiere e alla sua famiglia, altro elemento ricorrente del portierato, assume la veste di una prestazione accessoria da parte del datore di lavoro ed entra nella determinazione della retribuzione, ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali.