Nel diritto romano, potere di cui era investito ogni magistrato repubblicano, sia che fosse titolare anche di imperium (potere assoluto di governo) sia che non lo fosse. In particolare, la nozione di p. serviva a porre in relazione il potere del singolo organo magistratuale con quello degli altri organi, di pari o maggior grado, secondo il principio generale par maiorve potestas plus valeto («una p. pari o maggiore vale di più»); nessuna iniziativa, quindi, poteva essere intrapresa contro la volontà del collega, titolare di una p. pari, e, a fortiori, contro la volontà di un magistrato titolare di una p. maggiore.