Atto autentico, redatto da notaio o da ufficiale giudiziario, con il quale si accerta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario o la mancata accettazione della cambiale tratta. I p. vengono pubblicati in bollettini ufficiali; al fine di diminuire il discredito nei rapporti commerciali prodotto dalla pubblicazione nei confronti di chi lo ha subito, la legge dispone che il debitore protestato, una volta che abbia adempiuto l’obbligazione per la quale il p. è stato levato, trascorso un anno senza aver subito ulteriore p., ha diritto a un decreto di riabilitazione.
A Firenze, durante il governo della Signoria, il discorso pronunciato dai gonfalonieri di compagnia, dai buonuomini o dal podestà dinanzi alla Signoria, nell’assumere l’ufficio, oppure il discorso del capitano del popolo.