Lo pseudonimo, quando abbia assunto la stessa importanza del nome, è tutelato allo stesso modo di questo (art. 9 c.c.), cioè mediante azione giudiziaria in caso di usurpazione o di contestazione da parte di altri. Lo pseudonimo può anche essere usato dall’autore di un’opera dell’ingegno; in tal caso, quando sia notoriamente conosciuto come equivalente al nome vero, lo pseudonimo vale come nome. L’autore ha comunque diritto sia a mantenere l’anonimato sia a fare riconoscere la propria qualità di autore.
Persona fisica e persona giuridica