Prevista e disciplinata dall’art. 628 c.p., il delitto di rapina si distingue tradizionalmente in propria e impropria. Commette la prima chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; commette, invece rapina impropria chiunque adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione del bene, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità. In ambedue i casi l’elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta è finalizzata ad assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o di procurare a sé o ad altri l’impunità. La giurisprudenza ha precisato che per integrare la minaccia nel delitto in oggetto è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto.
Difesa legittima putativa determinata da colpa. Note giuridiche ed antropologiche di Margherita Basile