rating
<rèitiṅ> s. ingl., usato in it. al masch. – Valutazione del grado di affidabilità e solidità finanziaria di una società o di uno Stato sovrano effettuata usualmente da agenzie specializzate (dette agenzie di r. o anche agenzie di notazione del credito). Più precisamente, consiste nella formulazione di un giudizio sul merito di credito di società (banche, assicurazioni, imprese industriali e di servizi), stati sovrani o enti territoriali (comuni, province, regioni) ossia sulla capacità di onorare gli obblighi finanziari assunti nei confronti dei loro creditori. A emettere le valutazioni in questione sono principalmente tre agenzie statunitensi Standard & Poor's, Moody’s e Fitch Ratings, che insieme controllano oltre il 90% del mercato mondiale del rating. Altre agenzie rimangono marginali, anche se è verosimile un allargamento alla competizione nel medio termine (v. Dagong Global Credit Rating). Il giudizio di r. può essere di lungo o breve periodo. Nel primo caso la scala di valutazione, espressa in base a un codice alfanumerico, varia da AAA (massimo merito di credito) a D (situazione di default). I titoli che si collocano sopra la soglia BBB- (BBB3 per Moody’s) sono considerati affidabili (di qualità da investimento; investment grade) con rischio di insolvenza basso o nullo, mentre quelli che si trovano al di sotto sono considerati a elevata probabilità di insolvenza e a elevato rischio (di qualità non bancaria ma speculativa; speculative grade). Per la valutazione di breve periodo le tre agenzie utilizzano codici alfabetici diversi: da P-1 a Not prime, Moody’s; da A-1 a C, Standard and Poor’s; da F1 a C, Fitich. Al giudizio di r. viene assegnato un valore di outlook, ovvero di prospettiva di medio-lungo periodo, che può essere positivo (positive) se si prevede un possibile il rialzo del r. (upgrading); stabile (stable) se non sono previsti cambiamenti nella valutazione del r.; negativo (negative), se prevale l’aspettativa di un declassamento del merito di credito (). Al verificarsi di eventi che incidono sulle prospettive di breve periodo, il r. viene inoltre posto ‘sotto osservazione’ (credit watch), con la possibilità di rivalutazione del giudizio in senso positivo (credit watch positive) oppure negativo (credit watch negative); nel caso di prevalenza di elementi di incertezza alla luce delle informazioni disponibili circa la possibili evoluzioni del giudizio sul merito di credito, quest’ultimo viene sospeso (credit watch developing). L’enorme crescita della finanza globale e l’esigenza di basare le decisioni di investimento su indicatori affidabili hanno provocato, a partire dall'ultimo ventennio del 20° sec., una crescita esponenziale dell’importanza delle agenzie di rating. La loro valutazione influenza in modo determinante le condizioni di accesso al mercato del debito di società e di stati sovrani, nonostante la perdita di reputazione verificatasi in seguito alle vicende degli anni 2007-08. In questo periodo, grandi società, come la banca di investimento Lehman Brother’s, sono fallite pochi giorni dopo essere state accreditate della valutazione massima corrispondente alla tripla A. Parte del potere delle società di r. deriva dalle regole esplicite o implicite che le istituzioni finanziarie sono tenute a osservare. Per i fondi comuni di investimento e quelli pensione, l’investimento in titoli rappresentativi di debito con valutazione inferiore alla doppia A è molto penalizzato e quello in titoli con valutazione inferiore alla tripla B, in sostanza, vietato. Fra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, il dello Stato Italiano è stato declassato da Moody’s di ben due livelli, passando da A2 ad A3. Nello stesso periodo, molti altri stati europei subivano declassamenti. Perfino agli Stati Uniti era stata assegnata, nell’estate del 2011, la stessa sorte, con la perdita, per la prima volta nella storia, della tripla A. Al fine di arginare i rischi di destabilizzazione connessi alle riformulazioni del giudizio sul merito di credito da parte della agenzie di r., specialmente nelle fasi di maggiore instabilità dei mercati, il Parlamento europeo ha approvato nel gennaio 2013 un complesso di norme in base alle quali le agenzie possono emettere valutazioni non richieste sul r. del debito sovrano non più di tre volte l’anno, in date stabilite alla fine dell’anno precedente, e renderle pubbliche solo a mercati chiusi o un’ora prima della loro apertura. Inoltre le agenzie di r. devono astenersi dal rendere pubbliche le valutazioni di merito di credito, ovvero informare il pubblico del conflitto di interessi, nel caso in cui un’azionista o un socio possegga almeno il 10% delle azioni del soggetto che viene valutato. Gli investitori, infine, possono richiedere i danni per i r. che si rivelano infondati.