Su impulso di una raccomandazione del Consiglio d’Europa (del 13 settembre 1989), la l. n. 547/1993 ha introdotto nel codice penale e nel codice di procedura penale italiano una serie di reati caratterizzati dall’impiego, come oggetto o mezzo del reato, di un sistema informatico o telematico. Sotto il profilo sistematico, le fattispecie delittuose sono state poste accanto alle figure di reato già esistenti. Tra le nuove fattispecie incriminatrici si ricordano: la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.); la violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 bis c.p.); la frode informatica (640 ter).