La rettificazione degli atti dello stato civile è la correzione di un atto dello stato civile, esistente ma errato, e anche la ricezione di un atto omesso o la rinnovazione di un atto smarrito o distrutto. La rettificazione può aver luogo d’'ufficio su richiesta del pubblico ministero, ma normalmente avviene su domanda dell’interessato. Competente a disporla è il tribunale, il quale provvede con sentenza pronunciata in camera di consiglio. La sentenza di rettificazione non ha efficacia verso chi non abbia concorso a domandare la rettificazione o non sia stato parte del giudizio o non vi sia stato regolarmente chiamato.