Delitto previsto dall’art. 648 bis c.p., posto in essere da chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Presupposto di tale reato è che anteriormente a esso sia stato commesso un delitto al quale il riciclatore non abbia partecipato. Scopo della norma è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dal delitto stesso, o aiutino gli autori di tale delitto ad assicurarsi il profitto e, comunque, ostacolino con l’attività di riciclaggio, le operazioni della polizia giudiziaria finalizzate a scoprire gli autori dell’illecito. L’elemento soggettivo è il dolo generico consistente nella volontà di compiere le attività dirette a impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni avendo la consapevolezza della loro origine.