Forma di manifestazione dell'illecito penale consistente nella commissione di un medesimo reato da parte di una pluralità di soggetti (art. 110 c.p.). Salvo le attenuanti previste dagli artt. 114, 116, co. 2, e 117 c.p. e in assenza di tipizzazione delle diverse forme di partecipazione, tutti i concorrenti soggiacciono alla medesima pena. Qualora poi il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione (art. 116 c.p.); analogamente, il mutamento del titolo di reato determinato dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, o dai rapporti fra questi e l’offeso, si estende a tutti i partecipanti (art. 117 c.p.). Se ai fini dell’integrazione del reato la pluralità dei soggetti non è un elemento essenziale, si configura un concorso eventuale, mentre nel caso contrario si delinea, invece, un concorso necessario. Oltre alla molteplicità dei partecipanti, ulteriori elementi qualificativi sono: la realizzazione della fattispecie obiettiva almeno nella forma del tentativo, il personale contributo causale, fisico o morale, alla realizzazione del reato e la volontà di cooperare alla sua realizzazione.