shareholder
Azionista. Chi è proprietario di quote azionarie di società il cui capitale è costituito da azioni.
Il principale s. è l’azionista di riferimento, colui, individuo o società, che detiene una quota rilevante di azioni ordinarie (maggioranza relativa) di una società e che quindi è in grado di influenzarne le decisioni gestionali.
Il majority s. è l’azionista o il gruppo di azionisti che dispongono del 50% più uno delle azioni con diritto di voto all’interno di una società (maggioranza assoluta).
L’ordinary s. è colui che detiene azioni ordinarie, a cui sono associati diritti sulla distribuzione degli utili della società, qualora vi siano utili e l’assemblea dei soci ne approvi la distribuzione. ● Gli s. ordinari detengono il potere di controllo finale sulle operazioni. Nelle grandi imprese quotate, questo controllo si limita di fatto al diritto di eleggere, sia di persona sia per delega, i componenti del consiglio di amministrazione e all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Oltre al diritto di dividendo e di voto, le azioni ordinare tipicamente danno allo s. anche il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale e di rimborso del capitale in caso di scioglimento della società. Tale rimborso è tuttavia subordinato al soddisfacimento dei diritti degli altri creditori sociali ed eventuali altri azionisti privilegiati (residual claims).
Il preference s. è l’azionista che detiene azioni privilegiate. Al pari delle azioni ordinarie, sono nominative, ma tipicamente assicurano allo s. che le possiede la precedenza nella ripartizione degli utili. Se la società fallisce, i diritti degli s. privilegiati sono postergati a quelli dei creditori, ma devono essere soddisfatti prima di quelli degli s. ordinari. Dati questi privilegi, le azioni privilegiate di rado conferiscono pieni poteri di voto (per es., il diritto di voto può esser precluso in sede di assemblea ordinaria, ma concesso in quelle straordinarie). Una categoria particolare di azioni privilegiate è quella delle azioni di risparmio, che possono essere emesse solo da società quotate. Esse sono del tutto prive del diritto di voto, ma dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, definiti in sede di atto costitutivo da parte della società, che determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, i termini e le modalità per il suo esercizio. Possono essere al portatore, ma se appartengono ad amministratori, sindaci e direttori generali devono essere nominative. Il valore complessivo delle azioni di risparmio e azioni privilegiate non può superare la metà del capitale sociale.
Lo s. value è il valore per l’azionista, misurato in termini di dividendi percepiti e di guadagno di capitale realizzato.