Nel linguaggio giuridico, il fatto che il titolare di un diritto consenta, con un contegno passivo, che altri compia atti di esercizio del diritto a lui spettante. Secondo l’art. 1144 c.c. gli atti compiuti con l’altrui tolleranza (c.d. atti di tolleranza) non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.