Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima l’esercizio, eserciti tuttavia sulla cosa i poteri come se fosse titolare del corrispondente diritto. Il possesso prescinde dalla titolarità del diritto che si esercita e può anche mancare di titolo giustificativo. Una volta posto in essere il potere di fatto sulla cosa, il possesso diventa un fatto giuridico in quanto l’ordinamento fa da esso discendere certi effetti giuridici. Primo effetto è quello della presunzione della buona fede del possessore. Si presume cioè che il possessore eserciti il diritto ignorando, senza colpa grave, di ledere l’altrui diritto (art. 1147 c.c.); talché spetta a chi agisce contro il possessore l’onere di provarne la mala fede. Il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale. Tuttavia il possessore in buona fede deve restituire i frutti percepiti, o quelli che, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto percepire dopo la domanda giudiziale, mentre il possessore di mala fede deve restituire tutti i frutti percepiti. In ogni caso il possessore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la produzione, delle spese di conservazione e di riparazione e, se ha eseguito dei miglioramenti, a un indennizzo nella misura dell’aumento di valore della cosa, se in buona fede, e nella minor somma tra lo speso e il migliorato, se in mala fede (art. 1148-1150 c.c.). Ulteriore effetto è quello della possibilità che il potere sulla cosa si trasformi nel relativo diritto, per effetto dell'usucapione, a certe condizioni, e in base all’art. 1153 c.c. colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Altro effetto tipico del possesso è quello della sua tutela con l’attribuzione delle relative azioni a favore del possessore sia in buona fede, sia di mala fede. Una diversa configurazione rispetto al possesso in nome proprio ha il possesso in nome altrui o detenzione. Tale tipo di possesso non può mai dare luogo all’acquisto del corrispondente diritto perché il godimento della cosa ha un titolo nel riconoscimento del possesso al titolare del diritto.