Modo di acquisto della proprietà d’una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nel vigente codice civile la disciplina dell’usucapione è stata separata da quella della prescrizione, pur rimanendo, nelle sue linee essenziali, identica a quella del codice del 1865. Gli articoli a essa dedicati sono quelli dal 1158 al 1167. La differenza principale è quella della riduzione da 30 a 20 anni del tempo necessario a usucapire la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali su essi. Il termine è ridotto a 10 anni per l’usucapione degli stessi beni, quando l’acquisto sia stato effettuato in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, e che sia stato debitamente trascritto. Parimenti in 10 anni si acquista la proprietà dei beni mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi. Occorrono però 20 anni se il possessore è in mala fede. In 3 anni, infine, si acquista la proprietà di beni mobili iscritti in pubblici registri, quando l’acquisto sia stato fatto in buona fede da chi non è proprietario e sia stato trascritto. Circa le cause di impedimento, di sospensione o di interruzione, si applicano i principi della prescrizione.