La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). L’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto; e pertanto, trascorso un certo termine senza che il titolare abbia esercitato il proprio diritto, ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. Gli elementi della prescrizione sono: la disponibilità del diritto, il termine di decorrenza, il tempo. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili quali i diritti della personalità. Del pari è imprescrittibile il diritto di proprietà, che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo, a seguito dell’attività corrispondente al diritto stesso (Usucapione). Estinto il diritto e, con esso, l’azione che lo tutela, rimane tuttavia il dovere morale e sociale da adempiere. Questo dovere è tutelato indirettamente in via giuridica attraverso: a) la rinuncia alla prescrizione dopo il suo verificarsi, consentita al beneficiario che possa disporre del diritto acquisito (art. 2937 c.c.); b) la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione, stante sempre la facoltà dell’interessato di rinunciare ad avvalersene; c) la non ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento del debito prescritto (art. 2940 c.c.). La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.). Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni. Per talune fattispecie sono tuttavia previste delle prescrizioni brevi. Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o a interruzione. Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio. Si ha interruzione della prescrizione a seguito della domanda giudiziale e di qualunque atto valido per la costituzione in mora, nonché per il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Quando intervenga sentenza di condanna passata in giudicato incomincia a decorrere un termine decennale di prescrizione, anche se per i diritti per i quali si è agito giudizialmente la legge dispone un termine inferiore ai dieci anni. Le prescrizioni sono presuntive quando la legge presume iuris tantum che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato, e pertanto attribuisce al creditore l’onere di provare che il debito non sia stato pagato, anche deferendo il giuramento (art. 2960 c.c.). La prescrizione presuntiva però non può essere fatta valere quando colui che la eccepisce ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. In tal caso infatti viene meno il fondamento stesso della prescrizione, che, come già detto, si basa sulla presunzione che il debito sia stato pagato.