Attività di chiedere l’elemosina, specialmente in forma molesta.
Rubricato con il titolo di mendicità e abrogato dalla l. nr. 205 del 25 giugno 1999, l’art. 670 c.p. disciplinava la contravvenzione dell’a. disponendo che chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a 3 mesi. Prevedeva altresì l’arresto da uno a 6 mesi se il fatto era commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. L’oggetto giuridico era la difesa dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità e in particolare del decoro e della probità della civile convivenza fondata sul lavoro. La contravvenzione in esame era imputabile esclusivamente a titolo di dolo.
È invece in vigore la norma ex art. 671 che punisce con l’arresto da 3 mesi a un anno chiunque si valga, per mendicare, di una persona minore di 14 anni o comunque non imputabile che sia sottoposta alla sua autorità, custodia o vigilanza o che permetta che tale persona mendichi. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore la condanna implica la sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori o dall’ufficio di tutore.