In diritto civile, il termine alea allude a due tipi di rischio contrattuale: con il primo, definito alea normale del contratto, si allude al grado di incertezza economica naturale e implicito in tutti i contratti, che può rendere più o meno vantaggiosa per una parte o per l’altra una determinata operazione economica, ma che non incide sulla predeterminazione delle rispettive prestazioni e ricade interamente sulla parte. Con il secondo, si allude invece al fattore di incertezza non solo economica ma anche giuridica che caratterizza i cosiddetti contratti aleatori, in cui non è incerta soltanto la convenienza dell’operazione economica posta in essere dalle parti ma la stessa prestazione che una o entrambe dovranno eseguire: gli esempi più comuni sono i contratti di assicurazione, costituzione di rendita vitalizia, di gioco o scommessa, ma le parti possono rendere aleatorio un contratto che di per sé non lo sia, con apposita pattuizione. Ai contratti aleatori non si applicano le norme relative alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e alla rescissione per lesione.