Procedura concorsuale abrogata per mezzo dell’art. 147 del d.lgs. n. 5/2006. Consisteva nella possibilità concessa a un imprenditore in temporanea difficoltà, in presenza di comprovate probabilità di risanamento (quindi, non, o non ancora, in stato di insolvenza), di ottenere una sospensione per al massimo due anni dei pagamenti verso i creditori, evitando così la soggezione al fallimento. Durante la procedura l’attività veniva svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Per poterne beneficiare l’imprenditore doveva soddisfare requisiti soggettivi di meritevolezza previsti anche per il concordato preventivo. In caso di mancato risanamento, la amministrazione controllata poteva essere trasformata in concordato preventivo o in fallimento.