Disciplinato dagli art. 160 ss. l. fall., consente all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi (definizione in cui è ricompreso anche lo stato di insolvenza) di evitare il fallimento. La proposta di concordato preventivo deve provenire dallo stesso imprenditore e può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; l’attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
Sulla domanda di c.oncordato deve pronunciarsi il tribunale il quale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, in cui delega un giudice alla procedura, ordina la convocazione dei creditori e nomina il commissario giudiziale. All’adunanza dei creditori davanti al giudice delegato, nella quale si deve procedere all’approvazione del concordato, segue il giudizio di omologazione di fronte al tribunale, che omologa il concordato con decreto motivato se è stata raggiunta la maggioranza (art. 177, co. 1). Se sono state previste diverse classi di creditori il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui all’art. 177, co. 1, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il provvedimento che omologa o respinge il c. è appellabile e la sentenza resa in sede di appello è ricorribile in cassazione. Il concordato omologato può essere risolto o annullato ex art. 186.
Concordato preventivo ed ammissione: natura e limiti del sindacato giurisdizionale di Riccardo Fava