Il quadro normativo dell’assegnazione di terre è regolato dalla l. 4 agosto 1978, n. 440, che detta le linee generali dell’istituto e che rinvia espressamente alle leggi regionali (e delle Province autonome di Trento e Bolzano) per quanto riguarda le norme di attuazione. L’assegnazione riguarda terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate: se i proprietari o gli aventi diritto nei tempi previsti non realizzino il piano di sviluppo aziendale, le terre possono essere assegnate a chi ne faccia richiesta e si obblighi a coltivarle. In questo caso, occorre dare precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d’ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l’esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285.