Prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 507/1999 erano previsti il delitto di emissione di assegno senza autorizzazione, consistente nell'emettere un assegno bancario senza l’autorizzazione del trattario, e il delitto di emissione di assegni senza provvista, in base al quale veniva punito chi emetteva un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non veniva pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.
A seguito della depenalizzazione introdotta dal decreto del 1999, la sanzione disposta per le due fattispecie è di natura amministrativo-pecuniaria.
Assegno e altri titoli di bancari