Tipico effetto delle disposizioni legislative miranti a degradare fatti di reato in illeciti amministrativi. Fondamento di questo istituto è l’ottimizzazione del ricorso alla sanzione penale non solo perché, in quanto informata dai principi di sussidiarietà e frammentarietà del diritto penale essa deve essere applicata in extrema ratio, ma anche al fine di razionalizzare il sovraccarico degli uffici giudiziari e l’affollamento delle carceri. Diversa dalla depenalizzazione è la decriminalizzazione che consiste nella semplice abrogazione della norma penale con la conseguenza di rendere lecito il comportamento precedentemente incriminato.
La depenalizzazione, iniziata con la l. n. 706/1975, è stata poi attuata con la l. n. 689/1981 impropriamente denominata, nella terminologia corrente, proprio come legge sulla depenalizzazione. Tale normativa sancisce il principio di specialità fra disposizioni penali e disposizioni che prevedono sanzioni amministrative tale che un fatto di reato non può essere contestualmente disciplinato da entrambi i tipi di norme, bensì soltanto da quella di carattere speciale. Non da ultimo si rileva che anche la legge in esame, in conformità agli art. 23 e 25 Cost., co. 1 e 2, accoglie il principio di legalità delle pene in quanto nell’art. 1 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Per ciò che concerne poi l’elemento soggettivo, l’art. 3 dispone che nelle violazioni sanzionabili in via amministrativa ciascuno è personalmente responsabile (art. 27 Cost.) della propria condotta cosciente e volontaria (art. 42 c.p.) indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
Una successiva depenalizzazione ha avuto luogo con la l. n. 561/1993 e l. n. 480/1994 in materia di compravendita di autoveicoli, operazioni di lotteria, elenchi di protesti cambiari, trasporti ferroviari, ascensori, montacarichi ecc. Infine, un’ultima depenalizzazione ha avuto luogo per effetto della l. n. 205/1999.