L’assegno è un titolo di credito con scadenza a vista, che contiene l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata, rivolto al banchiere (trattario) da chi (traente) ha presso la banca fondi disponibili dei quali abbia diritto di disporre. L’assegno è uno strumento di pagamento che, di norma, sostituisce monete e biglietti di banca e di Stato. Poiché l’emissione dell’assegno presuppone che il traente abbia la disponibilità di una somma presso una banca in seguito a depositi o ad aperture di credito in conto corrente, è l’estensione dell’uso dei servizi bancari che determina in ogni paese l’ampiezza dell’uso degli assegni.
Generalità. - I primi assegni bancari furono emessi dalle banche medievali toscane, ma la diffusione dell’assegno. come strumento di pagamento è avvenuta alla fine del 19° e soprattutto nel corso del 20° secolo. Nella legislazione italiana, l’emissione e circolazione degli assegni bancari sono disciplinate, in attuazione della Convenzione di Ginevra del 1931 per l’unificazione internazionale della disciplina dell’assegno, dal regio decreto 1736/21 dicembre 1933, e dalle successive modifiche.
La legge prevede i seguenti requisiti formali di validità, in assenza dei quali il titolo non vale come assegno: la denominazione di assegno bancario (in francese: chèque) inserita nel contesto del titolo; l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; il nome del trattario (che può essere solo una banca); l’indicazione del luogo di pagamento (peraltro, in assenza di tale indicazione, vale come luogo di pagamento quello indicato accanto al nome del trattario); la data e il luogo di emissione; la sottoscrizione del traente.
L’assegno è stilato su moduli appositamente predisposti dalla banca (libretto degli assegni), rilasciati al cliente nell’ambito di una “convenzione di assegno”. Detta convenzione – che, nella pratica, rappresenta una clausola del contratto di conto corrente bancario – attribuisce al cliente il diritto di disporre mediante assegno dei propri crediti disponibili presso la banca. Alla base dell’emissione dell’assegno vi è un rapporto di valuta (preesistente o contemporaneo al rilascio dell’assegno) fra traente e primo prenditore che, frequentemente, è costituito da un rapporto di debito, ma può anche essere rappresentato da qualsiasi altra ragione di pagamento. Eventuali eccezioni relative a tale rapporto sottostante il rilascio dell’assegno possono essere opposte dal traente esclusivamente al primo prenditore, salvo il caso in cui il portatore successivo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore (art. 1993 c.c.).
Assegno a vuoto. - L’assegno può essere emesso solo entro i limiti dei fondi disponibili; se presso il trattario non vi è la somma sufficiente (cosiddetta provvista), l’assegno è a vuoto. L’emissione di assegno in assenza di autorizzazione o di fondi disponibili per importo almeno pari a quello dell’assegno non comporta invalidità del titolo o dell’obbligazione del traente e degli altri firmatari, ma espone il traente a sanzioni amministrative e all’iscrizione nell’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. Tale iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione a trarre assegni (cosiddetta revoca di sistema) e il divieto, per la durata di 6 mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare con lo stesso soggetto nuove convenzioni di assegno e di pagare gli assegni dallo stesso tratti, anche se emessi nei limiti di provvista.
Con la riforma introdotta dalla l. 386/1990, le 4 ipotesi delittuose in materia di emissione di assegni, previste dal r.d. 1736/1933, sono state ridotte a 2: emissione di assegni senza autorizzazione, che sanziona chiunque emetta un assegno bancario senza l’autorizzazione del trattario (art. 1); ed emissione di assegni senza provvista, per cui è punito chi emetta un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista (art. 2). A seguito della depenalizzazione introdotta dal d. lgs. 507/1999, la sanzione disposta per le due fattispecie è di natura amministrativo-pecuniaria, mentre continua a integrare reato la violazione dei divieti a essa conseguenti (art. 5).
Girata e pagamento. - L’assegno circola mediante girata, salvo che sia stato emesso con la clausola “non all’ordine”, nel qual caso può essere trasferito solo con le forme e gli effetti della cessione ordinaria, o con l’apposizione della clausola di non trasferibilità. Per la sua funzione di strumento di pagamento, e non di credito, non è previsto un regime di “accettazione” da parte della banca trattaria e ogni eventuale menzione di accettazione si ha per non scritta. Per la stessa ragione, la banca trattaria non diventa obbligata di regresso come girante o avallante. La girata alla banca trattaria vale come quietanza, salvo che sia fatta ad una filiale diversa da quella su cui l’assegno è tratto. Nei confronti del portatore del titolo, la banca non assume, perciò, alcuna obbligazione, né cartolare né extracartolare, a effettuare il pagamento, neanche quando l’assegno sia regolare e coperto; la convenzione di assegno, infatti, non produce effetti nei confronti dei terzi ma fa sorgere un’obbligazione a onorare gli assegni nei limiti dei fondi disponibili esclusivamente nei confronti del traente, verso il quale, eventualmente, la banca risponde dei danni causati dal proprio inadempimento.
L’assegno può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma e l’avallante è obbligato allo stesso modo di colui a favore del quale ha prestato la garanzia.
L’assegno è sempre pagabile a vista e deve essere presentato al pagamento – presso lo sportello della trattaria indicato nel titolo o presso stanza di compensazione – in un termine variabile da 8 giorni, se il luogo di emissione è quello stesso di pagamento, a 60, se l’assegno è pagabile in un continente diverso da quello in cui è stato emesso. Durante il decorso di tale termine non può essere revocato dal traente. Gli accordi interbancari prevedono la possibilità, per gli assegni di piccolo importo, che la banca negoziatrice per conto di un proprio cliente non presenti fisicamente in stanza di compensazione l’assegno alla trattaria ma si limiti a regolare contabilmente con essa le reciproche posizioni debitorie e creditorie trattenendo presso di sé il titolo (check truncation). In caso di mancato pagamento, il portatore che abbia presentato l’assegno in tempo utile ha un’azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati purché il rifiuto del pagamento sia constatato con protesto oppure con dichiarazione del trattario o di una stanza di compensazione. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno, si applica la procedura di ammortamento, salvo il caso di assegno non trasferibile.
Assegni con clausole speciali. - L’assegno bancario può essere munito di clausole o segni particolari, che ne modificano la circolazione. La clausola «da accreditare» ha l’effetto di vietare il pagamento dell’assegno in contanti e di consentirne solo l’accreditamento. Sulla faccia anteriore dell’assegno possono essere apposte due sbarre parallele (assegno sbarrato o incrociato); lo sbarramento, che ha lo scopo di fornire una maggiore sicurezza contro le falsificazioni o gli smarrimenti, rende l’assegno pagabile solo a un banchiere o a un cliente del trattario. Un’analoga funzione di tutela, sia pure indiretta, contro i rischi di smarrimento, furto o alterazione assume, nella pratica, la più diffusa clausola «non trasferibile», che ha, tuttavia, come effetto principale e tipico quello di porre limiti alla circolazione dell’assegno. L’assegno non trasferibile è pagabile solo al prenditore o a un banchiere al quale sia stato girato per l’incasso; la clausola è stata resa obbligatoria dalla nuova normativa antiriciclaggio per gli assegni di importo superiore a 5,000 euro, al fine di rendere più agevole la tracciabilità dei movimenti finanziari.
Il pagamento dell’assegno può essere subordinato all’esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico o per viaggiatori, più noto con la denominazione inglese di traveller’s check). Questo assegno è girabile come un normale assegno bancario e l’esistenza della doppia firma conforme, che ha lo scopo di renderne difficile l’utilizzazione in caso di smarrimento o falsificazione, è giuridicamente una condizione per la pagabilità del titolo. Dell’assegno turistico è possibile l’utilizzazione in uno Stato diverso da quello di emissione, e in tal caso il pagamento viene effettuato in base al cambio. Nei paesi a regime di cambi controllati l’assegno turistico è titolo non trasferibile che le banche autorizzate traggono sulla Cassa di compensazione o su corrispondenti all’estero.
Assegno circolare. - L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato o da un suo corrispondente, per somme presso di esso disponibili al momento dell’emissione, pagabile a vista presso tutti i recapiti dell’istituto emittente. Deve contenere la denominazione «assegno circolare» inserita nel contesto, la promessa incondizionata di pagamento a vista, l’indicazione del prenditore, della data e del luogo di emissione e la sottoscrizione dell’istituto di emissione. Riproduce la struttura del vaglia cambiario e si distingue nettamente dall’assegno bancario. Deve essere presentato per il pagamento entro 30 giorni dall’emissione, a pena di decadenza dall’azione di regresso. All’assegno circolare si applicano le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso e alle sottoscrizioni. Per l’ammortamento si segue la procedura generale con alcune particolarità inerenti alla natura del titolo (art. 86, r.d. 1736/21 dicembre 1933). Anche l’assegno circolare può essere da accreditare, non trasferibile, sbarrato o turistico.
Tipologie particolari. - Tra le altre, meno diffuse tipologie di assegno, si ricorda l’assegno bancario a copertura garantita (detto anche assegno certificato, assegno limitato, assegno a taglio limitato o assegno vademecum). È una particolare forma di assegno bancario, nella quale il trattario attesta l’esistenza dei fondi e il suo impegno a non consentirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.
Esiste, poi, l’assegno bancario cosiddetto “libero”, che è un titolo di credito all’ordine, con caratteristiche affini a quelle dell’assegno circolare, emesso sulla Banca d’Italia dai corrispondenti che ne abbiano avuto autorizzazione in seguito a versamento d’idonea cauzione. Ad esso si applicano le disposizioni sull’assegno bancario, fatta eccezione per quelle relative alla riserva e alla procedura di ammortamento, per le quali si applicano le corrispondenti norme del vaglia cambiario. Una sottospecie dell’assegno bancario libero è il cosiddetto assegno bancario piazzato della Banca d’Italia che, a differenza del primo, è pagabile solo presso una determinata filiale della Banca d’Italia non appena la matrice dell’assegno sia pervenuta alla filiale sulla quale è tratta.
Infine, l’assegno postale è un titolo di credito, simile all’assegno bancario, con il quale il correntista dispone dei fondi del proprio conto corrente postale. Deve essere presentato o inviato all’ufficio dei conti, che, mediante l’apposizione del visto, attesta l’esistenza dei fondi. Può essere all’ordine, localizzato o di postagiro: il primo è girabile e pagabile in qualunque ufficio postale; il secondo è pagabile solo a un determinato beneficiario e presso un determinato ufficio postale; il terzo serve a trasferire fondi dal conto corrente dell’emittente a quello del beneficiario (che deve essere pure correntista postale), senza cioè trasmissione di contanti.