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Cambiale. Diritto commerciale

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La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo. È uno strumento che consente a chi si trovi privo di disponibilità liquide di rinviare un pagamento.

Il creditore può far circolare la cambiale ovvero detenerla, per poi presentarla all’incasso, una volta scaduto il termine. Essendo la cambiale un titolo esecutivo, se il debitore non paga tempestivamente, il possessore del titolo può iniziare direttamente l’esecuzione forzata sui beni del debitore.

La nascita della cambiale è collegata al rapporto di cambio traiettizio in uso nel Medioevo nelle transazioni commerciali. La legge di cambio germanica del 24 novembre 1848 segnò l’inizio della moderna evoluzione della cambiale, giunta a perfezione con la convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 per l’unificazione del diritto cambiario.

La cambiale è nata, fondamentalmente, come mezzo di trasporto di capitali da un luogo all’altro, ma si è affermata come strumento di credito, che si piega alle esigenze più diverse, particolarmente attraverso l’istituto dello sconto. Mediante questo, il creditore che ha concesso al debitore una dilazione di pagamento, garantendosi della puntualità del pagamento con la forza di titolo esecutivo della cambiale, è posto in condizione di realizzare anticipatamente il proprio credito, e la banca scontante è garantita dall’obbligazione di regresso, assunta da chi presenta la cambiale allo sconto. La cambiale è considerata anche surrogato della moneta, in quanto mezzo di pagamento dilazionato.

Generalità. - Si distinguono due tipi di cambiale: la cambiale tratta e il pagherò o vaglia cambiario. La cambiale tratta contiene un ordine incondizionato, che l’autore del titolo (traente) rivolge a un terzo (trattario), di pagare una determinata somma di denaro al portatore del titolo (prenditore). Il pagherò contiene la promessa incondizionata, rivolta dall’emittente al portatore, di pagare una somma determinata.

La cambiale può contenere altre dichiarazioni (avallo, girata, accettazione). Il trattario diventa obbligato cambiario solo in seguito all’accettazione, dichiarazione incondizionata (eventualmente limitata ad una parte della somma) con la quale egli assume l’obbligo di pagare la cambiale alla scadenza. Normalmente la presentazione della cambiale al trattario per l’accettazione è facoltativa; è obbligatoria nell’ipotesi di scadenza “a certo tempo vista” (dove la presentazione è necessaria per la determinazione della scadenza del titolo) e in quella in cui la presentazione per l’accettazione sia prescritta dal traente o da un girante, con eventuale fissazione del termine. Il rifiuto di accettazione della cambiale espone gli obbligati di regresso (sostanzialmente, i soggetti diversi dagli obbligati principali: trattario che abbia accettato, emittente il pagherò, e loro avallanti) al pagamento prima della scadenza.

La forma del titolo assume importanza decisiva per la validità delle obbligazioni cambiarie. In quanto titolo di credito, la cambiale esige la forma scritta, ma non è necessario che sia redatta sugli appositi moduli bollati, necessari solo per far acquisire alla cambiale la funzione di titolo esecutivo.

Affinché la cambiale sia configurabile come tale, è necessario che il titolo presenti la denominazione “cambiale” e la sottoscrizione di traente o emittente. Altri elementi, tra cui l’indicazione della somma, il nome del trattario o del debitore e quello del prenditore, la scadenza, il luogo di pagamento, la data e il luogo di emissione possono essere omessi al momento dell’emissione del titolo. Le indicazioni mancanti, in alcuni casi, sono integrate dalla legge (per esempio, la mancanza di una data di scadenza rende la cambiale pagabile a vista), in altri casi (specialmente con riguardo all’ammontare del credito) sono aggiunte successivamente sul titolo, in base ad un accordo di riempimento. Si parla, in questo caso, si cambiale in bianco.

La disciplina della circolazione e del pagamento della cambiale è quella tipica dei titoli di credito all’ordine, salvo che il trasferimento mediante girata venga escluso dal traente o dall’emittente attraverso apposizione sul titolo della clausola “non all’ordine”. In tal caso, la cambiale è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. Il pagamento della cambiale da parte di uno qualsiasi degli obbligati può essere garantito con avallo da un terzo (avallante), per l’intera somma o parte di essa; l’avallante assume un’obbligazione cambiaria autonoma che si colloca sullo stesso piano di quella di colui per il quale l’avallo è stato prestato (avallato).

Cambiale finanziaria. - Disciplinata in Italia dalla l. n. 43/1994, la cambiale finanziaria ha la funzione economica di agevolare il ricorso diretto degli imprenditori al risparmio, per finanziamenti a breve termine; presenta caratteristiche solo in parte simili a quelle della cambiale tratta, tra l’altro perché necessariamente emessa in serie e non come titolo individuale, oltre che disciplinata come valore mobiliare in relazione all’esigenza di tutela dei risparmiatori.

Voci correlate

Titoli di credito

Cambiale. Diritto penale

Sistemi di pagamento

Vedi anche
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Categorie
  • DIRITTO COMMERCIALE in Diritto
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • CONVENZIONE DI GINEVRA
  • ESECUZIONE FORZATA
  • TITOLO DI CREDITO
  • VALORE MOBILIARE
  • TITOLO ESECUTIVO
Vocabolario
cambiale²
cambiale2 cambiale2 s. f. [der. di cambio; propr. agg., per ellissi da lettera cambiale, cioè «lettera di cambio»]. – 1. Titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare (vaglia cambiario o pagherò cambiario o c. propria o diretta)...
cambiale¹
cambiale1 cambiale1 agg. [der. di cambio, nei sign. 5 e 6]. – In botanica, che si riferisce al cambio: cellule c.; succo c.; in partic., strato c., strato di tessuto meristematico, intermedio tra il libro e il legno. Analogam., in anatomia,...
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