Il titolo di credito è un documento che prova l’esistenza di un diritto di esigere una somma di denaro o altra prestazione (per esempio, consegna di merce), assicura la possibilità di farlo valere direttamente, e ne consente il trasferimento ad altre persone. Pertanto, il titolo di credito è un documento costitutivo, non semplicemente probatorio, nel quale la connessione fra diritto e documento è così stretta che il primo segue le sorti del secondo, ciò che si suole esprimere dicendo che il diritto è ‘incorporato’ nel documento. Il principio dell’incorporazione trova, però, un limite per alcuni titoli di credito nella procedura di ammortamento, con la quale il titolare, rimasto privo del documento, può egualmente esercitare il suo diritto. Altre note caratteristiche essenziali del titolo di credito sono la letteralità e l’autonomia: in base al primo elemento, il tenore letterale del titolo, e soltanto esso, è decisivo per determinare l’esistenza, il contenuto, le modalità del diritto medesimo; l’autonomia indica, invece, che il diritto sorge in ciascun titolare come conseguenza del diritto reale sul documento (art. 1993 c.c.).
Il titolo di credito è una delle più grandi conquiste del diritto commerciale moderno. Per suo mezzo si rende possibile la mobilizzazione di quella parte della ricchezza che sarebbe altrimenti sottratta a una rapida circolazione. Ciò è avvenuto mediante un innesto del diritto d’obbligazione sul ceppo del diritto reale e il perfezionamento e la generalizzazione di quei principi che storicamente si erano già affermati in funzione della cambiale. Una teoria unitaria dei titoli di credito fu formulata solo nel 19° sec. in Italia, per merito soprattutto di Cesare Vivante. Nel vigente codice civile, ai titoli di credito sono dedicati gli art. 1992-2027.
Classificazioni. - La principale classificazione dei titoli di credito si basa sul modo di circolazione, per il quale si distinguono: titoli al portatore, titoli all’ordine, titoli nominativi. Il titolo al portatore è quello che si trasferisce mediante la semplice consegna, sicché il possessore è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso (artt. 2003-2007 c.c.). Il titolo all’ordine è trasferibile mediante girata, così che il possessore è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo solo se vi sia una serie continua di girate (artt. 2008-2020 c.c.). Nel titolo nominativo, la legittimazione al pagamento è data dall’intestazione contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente. Il trasferimento si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o mediante il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Per i titoli all’ordine e nominativi, in caso di smarrimento, di sottrazione o di distruzione, è ammessa la procedura di ammortamento.
Esistono, poi, titoli unitari (pubblici aventi un taglio base prestabilito o rappresentativi di un’azione o di un’obbligazione di un determinato valore nominale); titoli multipli (quelli rappresentativi di più titoli unitari, per cui il valore nominale di ciascuno di essi è la somma dei valori dei titoli unitari da cui è costituito); titoli rifugio (considerati investimento sicuro in quanto poco sensibili alle fluttuazioni congiunturali).
Tendenze evolutive. - Sembrano cogliersi in due aspetti: a) nella dematerializzazione che ha interessato in particolare i titoli azionari e i titoli di Stato e che, sostituendo la circolazione materiale di documenti con quella espressa da registrazioni informatiche, ha peraltro conservati gli effetti dell’acquisto del titoli del credito; b) nella disciplina legislativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, per quel che riguarda la non trasferibilità degli assegni e per quel che concerne il sistema sanzionatorio per l’emissione di assegni a vuoto.
Assegno e altri titoli bancari
Obbligazione. Diritto commerciale