Sono chiamati atipici i titoli di credito non previsti dalla legge, ma creati dai privati in virtù dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta dall’ordinamento (art. 1322, co. 2, e 1324 c.c.) e dell’assenza in quest’ultimo di una elencazione tassativa dei titoli di credito. Ciò ha indotto la dottrina a sostenere la possibilità di emettere titoli ulteriori e diversi da quelli tipicamente codificati, quali i certificati immobiliari. Tale facoltà trova tuttavia alcuni limiti normativi; l’art. 2004 c.c., per esempio, stabilisce che non possono emettersi titoli di credito al portatore aventi per oggetto un’obbligazione di pagare una somma di denaro diversi da quelli previsti dalla legge. Se i titoli atipici sono emessi in serie e destinati a sollecitare gli investimenti finanziari della massa dei risparmiatori, limiti ulteriori derivano dai controlli esercitati dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia a garanzia della stabilità del sistema finanziario-creditizio.