Nell'ambito dei delitti di falso, il codice penale equipara, ai soli effetti della pena, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, agli atti pubblici (art. 491 c.p.) disponendo pertanto l’applicazione del regime sanzionatorio disposto per l’ipotesi di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, co. 1, c.p.) o quello indicato per la falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.). Nel caso di contraffazione o alterazione della cambiale o di altro titolo (art. 491 c.p.) chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita dall’art. 489 c.p. per uso di atto falso.