Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.). Secondo la giurisprudenza è oscena qualsiasi manifestazione di concupiscenza, sensualità e di inverecondia sessuale che, a prescindere se venga compiuta su altri o sé stessi, offenda così intensamente il sentimento della morale sessuale da destare, in chi possa assistervi, disgusto e repulsione. L’art. 527 c.p. dispone pertanto che chiunque compia atti osceni in un luogo pubblico (aperto cioè a tutti senza alcuna limitazione), o aperto al pubblico (a cui si può invece accedere a determinate condizioni), o esposto al pubblico (che pur non essendo accessibile a tutti, è visibile a un numero indeterminato di persone), è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. L’elemento soggettivo è il dolo generico. Posto che il d. lgs. n. 507/1999 ha trasformato il delitto colposo di atti osceni in illecito amministrativo (Depenalizzazione), se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria.