Sono provvedimenti del diritto canonico gli a. amministrativi singolari, disciplinati organicamente solo con il nuovo Codice di diritto canonico al titolo IV del libro I. Rispetto alle fonti normative generali, gli a. amministrativi assumono la figura di fonti particolari in quanto, pur essendo strutturati come un comando (iussum) diretto a un singolo o a una comunità, risultano privi dei caratteri di astrattezza e generalità che sono propri della legge. Gli a. amministrativi di ogni genere, eccezion fatta per il privilegio, possono essere emanati, secondo la propria competenza, da chi esercita, nella Chiesa, il potere esecutivo (per es., i dicasteri della Curia Romana, il vicario delle diocesi). Se riguarda il foro esterno, l’a. amministrativo deve essere redatto per iscritto (can. 37): esso però non ha effetto qualora venga a ledere un diritto acquisito oppure sia contrario alla legge o alla consuetudine.